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ARRIVA LA BANCA DATI DELLE STRUTTURE RICETTIVE E DELLE LOCAZIONI TURISTICHE

Entrerà in vigore dal 1° dicembre 2021.  Nella banca dati sono raccolte e ordinate le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi


Il prossimo 1° dicembre 2021 entra in vigore la banca dati delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche. A definirne le modalità di realizzazione e di gestione ci ha pensato il Ministero del Turismo con il Decreto n 161/2021.

Nella banca dati sono raccolte e ordinate le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi, quali:

  1. tipologia di alloggio;

  2. ubicazione;

  3. capacità ricettiva;

  4. estremi dei titoli abilitativi richiesti, ai fini dello svolgimento dell'attività ricettiva, dalla normativa nazionale, regionale e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, in materia urbanistica, edilizia, ambientale, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro;

  5. soggetto che esercita l'attività ricettiva, anche in forma di locazione breve;

  6. codice identificativo regionale (la Regione Toscana fa coincidere il codice identificativo con il codice Istat, ossia con il codice con il quale ogni azienda o persona fisica comunica i propri dati statistici).


La banca dati è realizzata e gestita, attraverso una piattaforma informatica, da un soggetto indicato dal Ministero con apposita procedura e sarà implementata tramite accordi di collaborazione tra le Regioni e le Province autonome e lo Stato.

I titolari delle strutture ricettive, i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo, nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici per l'offerta di alloggi a fini turistici sono tenuti a indicare il codice identificativo regionale in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all'utenza. Il codice deve essere indicato ed esposto in modo tale da garantirne la visibilità e un facile accesso da parte dell'utenza.

Per chi non dovesse provvedere a questo obbligo sono previste sanzioni da 500 euro a 5.000 euro per ogni unità non comunicata. Le sanzioni raddoppiano se la violazione è reiterata.

La costituzione della banca dati risponde all’esigenze di contrasto all’evasione fiscale e contributiva ed è accessibile all’amministrazione finanziaria degli enti creditori per le finalità istituzionali.

Ricordiamo di seguito quali sono le forme gli incroci di dati (soprattutto a fini fiscali) attualmente consentiti dalla legge italiana e comunitaria:


  • TRASMISSIONE DEI DATI DELL’INTERMEDIARIO

    in vigore dal 1/6/2017:
    – per gli intermediari nei contratti di locazione breve che intervengono nei pagamenti, è prevista la comunicazione dei dati fiscali all’Agenzia delle Entrate e la ritenuta al 21%, versamento e certificazione;
    – per gli intermediari nei contratti di locazione breve che NON intervengono nei pagamenti è prevista comunque la comunicazione dei dati fiscali all’Agenzia delle Entrate, adempimento questo che viene spesso trascurato.


 


  • TRASMISSIONE DEI DATI DELLE PIATTAFORME

    La trasmissione dei dati al Fisco da parte delle piattaforme (Airbnb, Booking, Expedia, ma anche eBay e Amazon) è prevista dal DAC7 UE (direttiva UE 2021/514), anticipata all’1/1/2023.


ALLOGGIATI WEB
L’incrocio dei dati Alloggiati Web con le Regioni, Comuni e Agenzia delle Entrate è in vigore dal 2021.
Il 30 giugno 2021 l’Agenzia delle Entrate ha completato l’acquisizione dei dati degli ospiti per ogni struttura comunicati alle questure per il 2020.
Contatti

Area Turismo: dott.ssa Laura Lodone

Tel. 0575 350755

Mail. laura.lodone@confcommercio.ar.it
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