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Cessione di prodotti agricoli ed alimentari, cosa cambia

Cambiano le regole per la cessione di prodotti agricoli ed alimentari. Dal 15 giugno scorso è infatti entrato in vigore l’art 19 ter commi 1 e 2 del Decreto Taglia Prezzi d.lgs 198/2021(convertito con L 51/2022), che introduce alcune novità nelle buone pratiche commerciali.

Tutti i contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari, sia con consegna unica che di consegna pattuita su base periodica, dovranno essere conformi alla nuova normativa, compresi quelli sottoscritti antecedentemente al 15 dicembre 2021.

Restano FUORI dall’ambito di applicazione della legge:

  • i contratti conclusi con il consumatore finale, quindi tutte le tipologie di vendita al dettaglio al consumatore finale;

  • le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito;

  • le cessioni effettuate dai soci coimprenditori di cooperative agricole alle cooperative stesse;

  • le cessioni effettuate ai soci coimprenditori delle organizzazioni di produttori alle organizzazioni stesse;

  • le cessioni effettuate tra gli imprenditori ittici.


Tutto per iscritto


I contratti di cessione devono essere conclusi obbligatoriamente mediante atto scritto stipulato prima della consegna dei prodotti ceduti e devono obbligatoriamente indicare:

  • la durata,

  • le quantità

  • le caratteristiche del prodotto venduto,

  • il prezzo, che può essere fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto,

  • modalità di consegna

  • modalità di pagamento.


L’obbligo della forma scritta può essere assolto o tramite modulistica d’ordine, che riporti tutti gli elementi essenziali sopra menzionati, o con documenti equipollenti che facciano riferimento ad un accordo quadro.

Nuovi termini di pagamento


I termini di pagamento diventano i seguenti:

  • entro 30 giorni alla consegna per le merci deperibili

  • entro 60 giorni per tutte le altre merci.


Nei contratti con consegna pattuita su base periodica e su base non periodica, il pagamento da parte dell’acquirente, di prodotti agricoli ed alimentari deperibili, deve avvenire entro 30 gg dal momento della consegna della merce o non oltre 30 gg dalla data in cui l’importo da versare è stato concordato”.

Pertanto, nei contratti di cessione con consegna pattuita su base periodica e su quella non periodica, è vietata la pratica di versare il corrispettivo dopo oltre trenta giorni dalla data di consegna oppure dopo oltre trenta giorni dalla data in cui è stabilito l'importo da corrispondere per tutti i prodotti agricoli e alimentari su menzionati.

Dal 15 giugno, per individuare la decorrenza dei termini di pagamento sarà necessario verificare “quale delle due date (quella dell’individuazione del prezzo o quella della consegna del prodotto) sia successiva” tra l’individuazione del prezzo e la consegna del prodotto oggetto di cessione.

Quindi la decorrenza dei 30 gg può non coincidere con la data di fatturazione

In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento, sono dovuti al creditore gli interessi legali di mora, che si applicano in modo automatico dal giorno successivo alla scadenza del termine. Il saggio degli interessi è maggiorato di 4 punti percentuali ed è inderogabile.

Esempio: in una data scadenza il tasso di interessi è del 8% quindi applicherà 8 + 4= 12% di interessi.

DEROGHE AI TERMINI DI PAGAMENTO

Il pagamento può avvenire oltre i 30 gg stabiliti dalla legge se:

  • la fornitura rientra in un accordo quadro relativo a programmi di distribuzione di prodotti ortofrutticoli e latte destinati alle scuole;

  • la fornitura è effettuata ad enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria;

  • nell’ambito di contratti di cessione tra fornitori di uve o mosto per la produzione di vino, a condizione che i termini di pagamento specifici, siano definiti in contratti vincolanti o risultino da accordi pluriennali in essere.


Durata


La durata dei contratti di cessione non può essere inferiore a dodici mesi, salvo deroga motivata, anche in ragione della stagionalità dei prodotti oggetto di cessione.

Il vincolo della durata non si applica ai contratti di cessione dove l’acquirente è una impresa di somministrazione di alimenti e bevande.

Altra importante novità è che viene estesa la definizione di prodotti agricoli e alimentari deperibili, e quindi estende il divieto di pratiche commerciali sleali in materia di termini di pagamento ai seguenti prodotti agricoli e alimentari:

  1. preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;

  2. sfusi, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;

  3. prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;

  4. tutti i tipi di latte


Divieto di utilizzare clausole sleali


Con l’entrata di in vigore della norma è vietato da parte dell’acquirente annullare ordini di prodotti agricoli o alimentari deperibili con un preavviso inferiore a 30 giorni.

La norma, che intende tutelare la parte più debole del rapporto contrattuale, prevede anche la nullità o l’annullamento di tutte le clausole che prevedano a carico di una delle due parti un aggravio di costi o limitazioni importanti alla propria azione commerciale, clausole molto utilizzate nei rapporti tra fornitori e grande distribuzione alimentare. (per approfondimenti contattare Laura Lodone)

 

Controlli e sanzioni


Guardia di finanza e Comando Carabinieri sono incaricate di effettuare i controlli per garantire la tutela agroalimentare. Restano ferme le competenze dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) per l’accertamento delle pratiche commerciali sleali.

L’art. 10 del Decreto delinea il regime sanzionatorio, parametrato in ragione della violazione compiuta: la misura della sanzione è infatti determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione nonché all’entità’ del danno provocato – fatta salva la norma penale – ed è rapportata in una percentuale del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio precedente, con percentuali che variano a seconda della violazione tra il 4 ed il 10% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio precedente.

Nei casi di violazioni reiterate, tali sanzioni potranno essere duplicate e triplicate, senza poter mai eccedere però il 10 % del fatturato considerato come sopra.

INFORMAZIONI

dott.ssa Laura Lodone

laura.lodone@confcommercio.ar.it

0575 350755
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