Cortona, arriva il “bonus” per i centri storici con santuari religiosi





















Dal 9 settembre, e fino al prossimo 8 novembre, gli esercenti attività di vendita di beni o servizi al pubblico del centro storico di Cortona potranno presentare, esclusivamente via web attraverso il portale dell'Agenzia delle Entrate, la domanda di accesso al contributo a fondo perduto per i santuari religiosi previsto dal “decreto Agosto” (Dl n. 104 del 14 agosto 2020).


È infatti Cortona l’unico Comune della provincia di Arezzo che corrisponde ai criteri individuati dal decreto, che assegna il bonus solo alle imprese ubicate nelle zone A o equipollenti dei comuni ove sono situati i santuari religiosi con popolazione superiore a diecimila abitanti e che - in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici - abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni. Il requisito del numero di abitanti (10.000) non si applica nel caso in cui il Comune ove è situato il santuario religioso sia uno di quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.


Per richiedere il bonus, che consiste nell’erogazione di una somma di denaro da parte dell’Agenzia delle Entrate, è necessario:



  • avere la partita IVA attiva in data antecedente il 1° luglio 2020;

  • svolgere un’attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico nelle zone A o equipollenti dei comuni sopra definiti (per la provincia di Arezzo: Cortona – per conoscere tutti i Comuni ammessi in elenco: vedi qui


Inoltre, il richiedente deve possedere almeno uno tra questi requisiti:



  • ammontare del fatturato e dei corrispettivi ottenuto nel mese di giugno 2020 negli esercizi situati nelle zone A o equipollenti dei comuni sopra indicati, inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. Per quanto riguarda i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, l’ambito territoriale di esercizio dell’attività, e quindi del fatturato e dei corrispettivi, è riferito all’intero territorio dei comuni stabiliti;

  • inizio dell’attività in almeno uno degli esercizi ubicati nelle zone A o equipollenti dei predetti comuni a partire dal 1° luglio 2019.


L’ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, una delle seguenti percentuali:



  • 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo d'imposta 2019;

  • 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000 nel periodo d'imposta 2019;

  • 5 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 1.000.000 nel periodo d'imposta 2019.


Il contributo riconosciuto non potrà comunque essere inferiore a euro 1.000 per le persone fisiche e a euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche e, in ogni caso, non potrà superare l’importo di euro 150.000.


Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019 il contributo spetta nella misura minima sopra indicata anche in assenza del requisito del calo del fatturato e dei corrispettivi. Il contributo non è cumulabile con quello dedicato alle imprese della ristorazione di cui all’art. 58 del decreto-legge 104 del 2020.


Per informazioni nella compilazione della domanda, rivolgersi all’Ufficio Progetti Speciali di Confcommercio Arezzo (Marco Poledrini), telefono 0575 350755, marco.poledrini@confcommercio.ar.it.













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