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Fondo Clero, come si calcola il trattamento di previdenza

È un fondo speciale gestito dall'Inps al quale sono iscritti tutti i sacerdoti secolari dal momento della loro ordinazione sacerdotale o dall'inizio del ministero di culto, fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia o di invalidità.


Tale obbligo, che prima era limitato ai soli cittadini italiani residenti, è stato esteso dal 1° gennaio 2000 ai sacerdoti e ai ministri di culto non aventi cittadinanza italiana ma presenti in Italia al servizio di diocesi italiane o di Chiese o enti acattolici riconosciuti, nonché ai sacerdoti e ai ministri di culto aventi cittadinanza italiana, operanti all’estero al servizio di diocesi italiane e delle Chiese ed enti cattolici.

I contributi, a carico degli iscritti, sono determinati in misura annua e sono rivalutati in misura pari a quella stabilita in applicazione della disciplina sulla perequazione automatica delle pensioni a carico dell’AGO per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Sono iscritti obbligatoriamente al Fondo Clero:

  • tutti i sacerdoti secolari italiani, a partire dalla data della loro ordinazione;

  • tutti i sacerdoti secolari provenienti dall’estero, a partire dalla data in cui entrano al servizio delle diocesi italiane.


A partire dal 1° gennaio 1987, l’Istituto Centrale Sostentamento del Clero versa direttamente all’Inps i contributi pensionistici per i sacerdoti che sono nel Sistema del Sostentamento del Clero (compresi i sacerdoti Fidei Donum, dal 1 marzo 1996).

I sacerdoti secolari che non sono inseriti nel Sistema del Sostentamento del Clero, devono provvedere personalmente a versare i contributi obbligatori a loro carico. La responsabilità del versamento è in capo al sacerdote che in quanto iscritto all’Inps potrà essere chiamato ai versamenti obbligatori qualora fossero mancanti.

L’iscrizione obbligatoria termina:

  • dalla data di decorrenza della pensione;

  • dal venir meno dei requisiti necessari per l’iscrizione (residenza in Italia);

  • dalla data di cessazione, anche di fatto, del ministero presbiterale certificata dalla competente autorità ecclesiastica.


Quali sono le prestazioni pensionistiche previste da Fondo Clero?

Pensione di vecchiaia.
Dal 1° gennaio 2019 la pensione di vecchiaia può essere richiesta al compimento di 69 anni di età, con almeno 20 anni di contributi o al compimento di 66 anni, qualora si possegga un’anzianità contributiva di 40 anni.

Pensione di invalidità.
Per la pensione di invalidità è richiesta, oltre al requisito dell’invalidità, un’anzianità assicurativa/contributiva di 5 anni.
Per il fondo di previdenza clero si considera invalido l’iscritto che si trovi nella permanente impossibilità materiale di esercitare il proprio ministero a causa di malattia o di difetto fisico o mentale.
Lo stato invalidante del richiedente deve essere dichiarato dall’Ordinario Diocesano: tale dichiarazione non è vincolante per l’Inps, che può non riconoscere il diritto alla pensione,
ma è indispensabile per poter liquidare la pensione. È riconosciuta la pensione di invalidità anche all’iscritto laico o esonerato dalle funzioni di ministro di culto che abbia un’anzianità assicurativa e contributiva di 5 anni e che sia stato riconosciuto invalido secondo le norme in vigore nell’Assicurazione Generale Obbligatoria.

Questa prestazione spetta, su richiesta, ai superstiti di:

a) pensionato del Fondo;
b) iscritto che, al momento del decesso, possa far valere almeno 5 anni di contribuzione versata al Fondo stesso.
Può essere richiesta da:

coniuge, anche se separato legalmente;
figli minori di anni 18;
figli studenti entro il 21° o 26° anno di età se universitari a carico del genitori al momento della morte;
figli di qualunque età riconosciuti inabili e a carico del genitore al momento della morte;
genitori di età superiore ai 65 anni di età che non risultino titolari di pensione e risultino a carico dell’assicurato/pensionato alla data della morte, quando non vi siano né coniuge, né figli superstiti, o pur esistendo non abbiano titolo alla pensione;
fratelli celibi, sorelle nubili, non titolari di pensione, a carico dell’assicurato/pensionato in mancanza di coniuge, figli e genitori.

Come si calcola la pensione nel Fondo Clero?


Il sistema di calcolo della pensione nel Fondo Clero è completamente diverso rispetto agli altri ordinamenti della previdenza obbligatoria. È infatti costituito da un assegno minimo, pari all'importo del trattamento minimo erogato dall'AGO (525,38€ nel 2022), a cui si aggiunge una maggiorazione annualmente stabilita dall'Inps, pari a 5,88€ per ogni anno di contribuzione eccedente il ventesimo e per ogni anno di ulteriore contribuzione rispetto all'età per il pensionamento di vecchiaia, cioè oltre i 69 anni (requisito valido per il periodo 2019-2024).

Il Fondo Clero è compatibile con l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e con altre forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative. È infatti possibile essere iscritti contemporaneamente sia al fondo previdenza del clero che ad altri fondi maturando pertanto il diritto a prestazioni pensionistiche a carico di diverse gestioni previdenziali.

Le specificità di tale fondo porta anche diversi limiti alla possibilità di trasferire o di utilizzare i contributi versati con quelli presenti in altre gestioni previdenziali. I contributi versati nel Fondo Clero non possono formare oggetto di cumulo dei periodi assicurativi con altri contributi versati nell'AGO o nelle altre gestioni della previdenza obbligatoria né possono essere ricongiunti ai sensi della legge 29/79 presso tali gestioni.

È prevista esclusivamente la facoltà di totalizzazione nazionale ai sensi del Dlgs 42/2006 con la contribuzione presente nelle altre gestioni.

Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco.

 
50&Più Enasco Arezzo: Enrica Tironi

Tel. 0575 354292

Mail. e.tironi@enasco.it

 
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