Green pass sui luoghi di lavoro, cosa cambia dal 15 ottobre





















Ormai ci siamo: dal prossimo 15 ottobre scatta per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato l’obbligo di detenere ed esibire il green pass. Questo obbligo, dal quale sono esclusi soltanto i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, resterà valido fino al 31 dicembre 2021, come stabilito dal D.L. 21/09/21 n. 127, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.


In ambito privato la norma prevede che, per entrare in azienda, sia i titolari, sia i dipendenti e quanti vi svolgano, a qualsiasi titolo, un’attività lavorativaformativa o di volontariato debbano possedere il green pass ed esibirlo, su richiesta del datore di lavoro e/o suoi delegati.


 


MODALITÀ DI CONTROLLO DEL GREEN PASS


In capo ai datori di lavoro cade quindi l’obbligo di definire entro il 15 ottobre le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde.


I controlli e l’eventuale divieto di ingresso riguardano e si applicano, oltre che ai dipendenti, anche a liberi professionisti, collaboratori o somministrati, dipendenti del sub appaltatore in un cantiere, addetti alle pulizie, tecnici chiamati per delle riparazioni, o, consulenti, tutti coloro che svolgono la propria attività nei luoghi di lavoro del privato.  L’obbligo riguarda inoltre titolari ed anche i soci di una società. Non riguarda invece i clienti, che non sono obbligati a possedere il green pass fatti salvi alcuni casi (ad esempio, il consumo al chiuso in bar/ristoranti).


La verifica dovrà avvenire nel rispetto della tutela della riservatezza dei dati della persona nei confronti di terzi e dovrà essere effettuata mediante la lettura del QR-Code, utilizzando l’app “VerificaC19”. L’applicazione consente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.


È importante ricordare che non è consentito archiviare le informazioni inerenti alla certificazione verde per nessun motivo, fosse anche quello di snellire le operazioni di verifica.


 


COSA ACCADE AI LAVORATORI SENZA GREEN PASS


Se, al momento dell’accesso al luogo di lavoro, i lavoratori comunicano di non essere in possesso della certificazione verde o ne risultano privi, devono essere considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto, senza diritto alla retribuzione o altro compenso comunque denominato.


È consigliabile comunicare all’interessato l’impossibilità di lavorare fino alla presentazione della certificazione verde e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.


Nelle imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.


Nell’ipotesi in cui acceda ai luoghi di lavoro in violazione delle suddette disposizioni, il lavoratore sarà sanzionato fino alla misura massima di 1.500 euro. La sanzione sarà irrogata dal Prefetto sulla base delle segnalazioni effettuate dai soggetti incaricati alla verifica.


 


COSA ACCADE AL DATORE DI LAVORO CHE NON EFFETTUA CONTROLLI


Il datore di lavoro che non predisporrà le modalità operative per accertare il possesso del green pass all’accesso dei luoghi di lavoro entro il 15 ottobre 2021, o che non effettuerà i controlli, sarà passibile di sanzione amministrativa sino a 1.500 euro, salvo il fatto che ciò non costituisca più grave reato.


 


 


COME PREDISPORRE I CONTROLLI IN AZIENDA


All’imprenditore è demandato il compito di organizzare le procedure di controllo, meglio se all’atto dell’ingresso in azienda, o anche a campione in caso di aziende con un numero rilevante di dipendenti.  Qualora non provveda lui stesso ad effettuare i controlli, dovrà affidarne la delega ad altre persone con “atto formale”. 


Per facilitare l’adempimento della normativa, potete scaricare la seguente modulistica:



  1. l’informativaai lavoratori e a tutti coloro che per motivi di lavoro si trovino ad accedere all’azienda da affiggere o inviare ai dipendenti;

  2. la cartellonistica di sintesi dell’informativa;

  3. il modello perla nomina dell’incaricato, e quindi per l’eventuale delega, delle attività di controllo green-pass.


 


Si ricorda che la procedura che riguarda il controllo del green pass dovrà essere integrata a tutte le procedure, misure e interventi che riguardano la riduzione al massimo del rischio di contagio da Covid-19 sui luoghi di lavoro, come quelle descritte nel Protocollo Covid e applicate in azienda.


 


Per ogni informazione aggiuntiva o per l’aggiornamento del Protocollo anticontagio Covid-19 aziendale potete contattare la Confcommercio di Arezzo: tel. 0575 350755 - info@confcommercio.ar.it


 


SCARICA QUI L'INFORMATIVA AI LAVORATORI E LA SCHEDA PER IL DELEGATO AL CONTROLLO:



















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