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Pensione ai superstiti: spetta anche al coniuge separato per colpa o addebito

La pensione ai superstiti è una prestazione previdenziale che viene erogata nei confronti del coniuge superstite del pensionato deceduto (conosciuta anche come pensione di reversibilità) o del lavoratore assicurato (la cosiddetta pensione indiretta).

Si tratta di una prestazione che spetta al coniuge superstite ed è pari al 60% della pensione di cui era titolare il defunto. Esistono però, delle situazioni che possono dar luogo all'impossibilità di riconoscimento della prestazione o di revoca della stessa in relazione all'evolversi del rapporto matrimoniale: una di queste è la separazione dei coniugi.

L’orientamento prevalente nella giurisprudenza è ormai concorde nel riconoscere la prestazione a tutti i coniugi separati, anche in caso di addebito a prescindere dalla titolarità o meno dell'assegno alimentare.

La Legge n.903 del 21.07.1965, art 22, riconosce il diritto alla pensione ai superstiti in favore del coniuge superstite. Questa disposizione normativa richiede, come requisito per ottenere la pensione di reversibilità o indiretta in favore del coniuge superstite, solo l’esistenza del rapporto coniugale con il coniuge defunto pensionato o assicurato.

La circolare Inps n.185 del 2015 aveva precisato che anche il coniuge separato aveva diritto alla pensione ai superstiti e nel caso di addebito della separazione, che lo stesso avrebbe avuto diritto al trattamento in argomento solamente nel caso fosse stato titolare di assegno alimentare.

L’Inps oggi, segue l’orientamento della Corte Suprema di Cassazione che afferma che non sussiste alcuna differenza di trattamento per il coniuge separato.

Quindi, in caso di separazione, con o senza addebito, con riferimento al coniuge superstite, si richiede come requisito soltanto l’esistenza del rapporto coniugale con il coniuge defunto pensionato o assicurato.
Secondo questo orientamento quindi, il coniuge separato con addebito e senza assegno alimentare ha diritto alla pensione ai superstiti in qualità di coniuge superstite.
Il coniuge separato, anche se con addebito o per colpa senza diritto agli alimenti, è equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite.

Nel caso in cui la pensione ai superstiti sia stata liquidata in favore di un’altra categoria di superstiti il cui diritto risulti concorrente (ad esempio i figli) ovvero incompatibile (ad esempio, fratelli, sorelle, genitori) con quello del coniuge superstite separato, il riconoscimento del diritto alla pensione in favore di quest’ultimo comporta la ricostituzione o la revoca della pensione già liquidata.

In questi casi non si procederà al recupero delle somme corrisposte.
Nelle ipotesi di giudizi in corso, in primo grado o in appello, le Strutture territoriali dovranno accogliere e liquidare le relative istanze di parte nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data della domanda iniziale.

Relativamente ai ricorsi amministrativi pendenti, che riguardano la pensione ai superstiti e per i quali è in corso l’istruttoria, le Strutture territoriali dovranno verificare se sia possibile modificare il provvedimento di diniego impugnato. In questo caso provvederanno alla liquidazione in autotutela del trattamento pensionistico ai superstiti e definiranno il ricorso in via amministrativa per cessata materia del contendere.
Nuove nozze

Il diritto alla percezione della prestazione ai superstiti viene meno nei casi in cui il coniuge superstite (separato o divorziato) contrae un nuovo matrimonio. In questo caso viene meno il diritto alla prestazione previdenziale ma al coniuge che è passato a nuove nozze deve essere attribuito un assegno una tantum. L’assegno dovrà essere pari a due annualità della pensione in godimento o della percentuale di pensione attribuita allo stesso coniuge in caso di contitolarità con i figli.
Conviventi more uxorio

È il caso di precisare che la pensione ai superstiti non può essere riconosciuta in favore del convivente more uxorio. Mentre vanno riconosciute anche alle persone unite civilmente al pensionato o all'assicurato deceduto ai sensi della recente legislazione sulle unioni civili.

Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco.
Contatti

50&Più Arezzo: Enrica Tironi

Tel. 0575 354292

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