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Permessi, Legge 104 e congedi straordinari, ecco le novità

Fino ad oggi solo una persona della famiglia del disabile aveva diritto a richiedere 3 giorni di permesso previsti dalla Legge 104: il cosiddetto referente unico.


L’Inps, con un messaggio rilasciato il 13 agosto, ha comunicato che più familiari possono usufruire dei benefici di cui sopra.

La nuova norma prevede infatti che una stessa persona con handicap potrà essere assistita da diversi familiari che potranno presentare domanda per la fruizione dei 3 giorni di permesso.

Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, nel dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/1158, al fine di conciliare l’attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, e per consentire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne oltreché la parità di genere in ambito lavorativo e familiare, ha introdotto importanti novità normative in materia di permessi di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e di congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Come detto, viene eliminato il “referente unico dell’assistenza”, in base al quale, ad esclusione dei genitori, non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente l’opportunità di usufruire di giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in condizione di disabilità grave.

La nuova formulazione dell’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 stabilisce che, fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l’assistenza alla stessa persona con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su apposita richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne alternativamente tra di loro.

 
Congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili

L’articolo 2, comma 1, lettera n), del D.lgs n. 105/2022, introduce le seguenti modifiche al articolo 42 del D.lgs n. 151/2001:

  • viene introdotto il c.d. “convivente di fatto” tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo in parola, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile;

  • si stabilisce che il congedo in esame spetta anche nel caso in cui la convivenza, qualora normativamente prevista, sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.


Il nuovo ordine di priorità per la fruizione è il seguente:























1 Coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di della persona disabile in situazione di gravità;
2 Il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente / della parte dell’unione civile convivente / del convivente di fatto;
3 Uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
4 Uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
5 Un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

 

A partire dal 13 agosto 2022 è possibile richiedere i permessi e il congedo, in applicazione delle nuove regole, presentando domanda all’Inps attraverso i consueti canali.

Il rilascio dell’apposito servizio e le istruzioni operative per la presentazione delle istanze, saranno fornite con prossimi messaggi a cui si fa rinvio con le consuete note operative.

Il Patronato 50&PiùEnasco offre in via del tutto gratuita la consulenza e l’assistenza necessaria per tutte le prestazioni di natura previdenziale.

 
Informazioni

50&Più Enasco Arezzo: Enrica Tironi

tel. 0575 354249

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