Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro finalizzata a consentire a lavoratrici e lavoratori di occuparsi dei propri figli e soddisfare i loro bisogni emotivi e relazionali nei primi anni di vita.
La nuova legge prevede che per tre mesi in totale, anche non consecutivi, il congedo parentale sia retribuito all’80% dello stipendio. L’aumento dell’indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, restando escluse tutte le altre categorie di lavoratori (lavoratori autonomi, lavoratori iscritti alla Gestione Separata).
I tre mesi all’80% non sono aggiuntivi rispetto ai 10/11 mesi complessivi già previsti per il congedo parentale, ma rappresentano solo un aumento della retribuzione per tre di questi mesi. I tre mesi retribuiti meglio possono essere divisi tra i due genitori o utilizzati da uno solo, e valgono anche se il congedo viene preso a ore, a giorni o in modalità continuativa.
Il nuovo quadro delle indennità si articola come segue:
Come previsto dall’articolo 32 del T.U., il limite massimo di congedo parentale per ogni coppia genitoriale è di dieci mesi (elevabili a undici mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a tre mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore, di cui:
Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco.
INFORMAZIONI
Patronato 50&PiùEnasco
Ufficio di Arezzo
Enrica Tironi
0575 354249 - e.tironi@enasco.it
Ufficio di Firenze
Angelo Rizzo
055 2036950 - enasco.fi@enasco.it