Dal 1° gennaio 2026 entreranno in vigore importanti novità per i lavoratori italiani, grazie alla Legge 106 del 18 luglio 2025, che integra la storica Legge 104 del 1992. Queste modifiche rappresentano un significativo passo avanti nella tutela di chi convive con malattie gravi, croniche, invalidanti o oncologiche, così come i genitori di figli in condizioni simili. Le principali novità riguardano permessi extra retribuiti per visite ed esami e la possibilità di usufruire di congedi più lunghi. Tuttavia questo nuovo congedo straordinario non sarà retribuito, a differenza di quello previsto dalla Legge 104 per i caregiver.
La principale novità è l’introduzione di un congedo non retribuito di durata massima pari a 24 mesi, da utilizzare in modo continuativo o frazionato.
Possono richiederlo già da agosto 2025 i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche (anche rare), che comportino un’invalidità pari o superiore al 74%.
Durante il periodo di congedo:
Il periodo non sarà conteggiato ai fini dell’anzianità di servizio né ai fini pensionistici, ma sarà possibile riscattarlo versando i contributi come per la prosecuzione volontaria. Al termine del congedo, il lavoratore potrà chiedere di lavorare in modalità agile (smart working), se compatibile con le proprie mansioni.
Per la prima volta la normativa estende alcune tutele anche ai lavoratori autonomi, come liberi professionisti e partite Iva: in caso di patologie oncologiche o invalidanti, è possibile sospendere l’attività fino a 300 giorni l’anno (circa 10 mesi), mantenendo attiva la posizione previdenziale e contributiva. Questo riduce il divario tra lavoratori dipendenti e autonomi, anche se restano alcune criticità operative da chiarire, soprattutto in merito alle modalità pratiche di applicazione.
L’articolo 2 della legge introduce, dal 1° gennaio 2026, un nuovo diritto: 10 ore annue di permesso retribuito (con copertura contributiva) per effettuare visite, esami o cure mediche frequenti prescritte dal medico di base o da uno specialista.
Potranno usufruirne:
L’indennità economica sarà erogata e conguagliata dal datore di lavoro, secondo le regole già previste per le assenze per malattia.
Le nuove misure si aggiungono alle tutele già esistenti: in particolare, resta in vigore il congedo retribuito per cure (previsto dal D. Lgs. 119/2011), che consente ai lavoratori con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% di assentarsi fino a 30 giorni all’anno, anche in modo frazionato, per sottoporsi a cure necessarie e non rinviabili legate alla propria condizione di salute.
Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi agli uffici del Patronato 50&PiùEnasco.
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