I lavoratori autonomi, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, possono chiedere di pagare i contributi ridotti al 50%, a condizione che abbiano un’età non inferiore a 65 anni e siano titolari di pensione INPS. La richiesta di riduzione si applica esclusivamente sulla contribuzione pensionistica, e non anche sulle altre quote contributive (Inail e maternità).
Per accedere all’agevolazione il titolare di azienda deve presentare apposita domanda all’INPS, sia nel caso in cui questa riguardi la propria situazione, sia nel caso in cui sia riferita ad una o più unità attive coadiuvanti.
Sono richiesti i seguenti requisiti:
In caso di ammissione al beneficio la riduzione contributiva ha effetto non solo per l’anno in cui è stata presentata la domanda, ma anche per gli anni successivi, salvo revoca, che gli interessati hanno la possibilità di presentare in qualsiasi momento.
Il beneficio può essere riconosciuto anche per periodi precedenti la data di presentazione della domanda solo a seguito di formale richiesta, e a condizione che non si sia già avvenuta la liquidazione di supplementi di pensione per i periodi per cui è richiesta la riduzione.
Il Ministero del Lavoro ha recepito l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (sentenza Cassazione n. 3270/2025), rilevando come il legislatore non abbia inteso distinguere, ai fini della fruizione del beneficio, tra pensionati titolari di pensioni miste o interamente contributive. Precisa inoltre che l’agevolazione contributiva spetta, a domanda, a tutti i pensionati titolari di pensione diretta (anche supplementare) over 65 - a prescindere dal sistema di calcolo dell’assegno - che si iscrivono alle gestioni speciali dei lavoratori artigiani, commercianti e coltivatori diretti.
L’Istituto, con un messaggio recentissimo chiarisce che la riduzione contributiva in argomento è riconosciuta ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti di attività commerciali e autonomi agricoli, indipendentemente dal sistema di calcolo applicato alla pensione di cui sono titolari.
L’INPS conferma altresì che le ulteriori indicazioni fornite nel messaggio n. 1167/2020 rimangono valide, escludendo di fatto le pensioni liquidate nella Gestione Separata che inizialmente sembravano rientrare.
Le sedi INPS, pertanto, definiranno le domande ancora pendenti sulla base delle indicazioni fornite. I contribuenti ai quali sono state respinte le domande di riduzione contributiva per la motivazione legata al sistema di calcolo della pensione possono presentare una nuova istanza che può essere accolta anche retroattivamente e le somme già versate in misura piena possono essere richieste a rimborso nei limiti dei termini ordinari di prescrizione.
L’Istituto precisa inoltre che non è oggetto di rimborso la contribuzione pagata in misura piena già valorizzata con la liquidazione di un supplemento di pensione.
Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi agli uffici del Patronato 50&PiùEnasco.
INFORMAZIONI
Patronato 50&PiùEnasco
Ufficio di Firenze
Angelo Rizzo
055 2036950 - enasco.fi@enasco.it
Ufficio di Arezzo
Enrica Tironi
0575 354249 - e.tironi@enasco.it