Da oggi è più semplice effettuare la ricongiunzione dei contributi di differenti gestioni separate per costruire la propria pensione. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fatto sapere in una nota che sono state fornite indicazioni interpretative all’INPS per riconoscere la ricongiunzione anche ai periodi contributivi della Gestione Separata, sia in entrata che in uscita, in conformità ai principi di parità di trattamento e di unificazione della posizione assicurativa.
Nel dettaglio, sarà possibile trasferire i periodi contributivi:
Dall’INPS arrivano già prime indicazioni. Una circolare operativa è comunque attesa a breve, e servirà a definire modalità e tempistiche dell’operatività.
La ricongiunzione sarà a titolo oneroso, ma molte Casse prevedono modalità che, nella pratica, consentono di trasferire il montante rivalutato con il calcolo contributivo. È un ambito, questo, per cui ogni professionista dovrà fare valutazioni puntuali.
Con il ricongiungimento sentenzia quanto stabilito dalla Corte di Cassazione in diverse pronunce. Queste hanno ribadito che nel nostro ordinamento non è presente alcuna norma che impedisca lo scambio contributivo da e verso la Gestione Separata, soprattutto per i professionisti entrati nel mercato del lavoro dopo il 1° gennaio 1996, quindi pienamente dentro il sistema contributivo.
Sinora l’INPS non aveva condiviso tale orientamento, richiamando la differenza originaria tra la Gestione Separata, basata interamente sul sistema contributivo, e quelle che conservavano ancora quote retributive.
L’intervento del Ministero arriva a seguito di quanto già chiarito, riconoscendo che il sistema previdenziale ha compiuto il suo passaggio verso il contributivo, e che non esiste più alcuna ragione tecnica per mantenere quella separazione.
I contributi nella Gestione Separata dell’INPS già si possono valorizzare con il cumulo di cui alla legge n. 228/2012 o al D.lgs n. 184/1997 (per i contributivi puri o per gli optanti), con la totalizzazione nazionale (D.lgs n. 42/2006) o ancora con il computo di cui al Dm 282/1996. E in ogni caso i contributi rimasti possono dare luogo ad una pensione supplementare all’età di vecchiaia (67 anni). Istituti tutti gratuiti a differenza di quanto avverrebbe con la ricongiunzione, salvo, ovviamente, il valore della contribuzione trasferita non sia in grado di abbattere l’onere.
Per il libero professionista questo significa poter valorizzare meglio tutta la propria storia contributiva. Chi ad esempio ha versato contributi sia alla propria Cassa professionale sia alla Gestione separata INPS può chiedere, nei limiti e secondo le regole previste, che tali periodi vengano riuniti, evitando che restino frammentati e poco utili ai fini della pensione. La ricongiunzione si aggiunge così alle opzioni già a disposizione del professionista (totalizzazione e cumulo).
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