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Annunci immobiliari, obbligatorio indicare l’efficienza energetica

Chi non rispetta la normativa rischia sanzioni pecuniarie fino a 3mila euro. Da ricordare inoltre che potenziale acquirente o locatario devono avere a disposizione l’attestato di prestazione energetica dell’immobile all’avvio della trattativa.


Gli annunci pubblicitari relativi ad offerte di vendita o locazione di un immobile devono riportare gli indici di prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.

In caso non abbia inserito queste informazioni obbligatorie, il responsabile dell’annuncio (che può essere anche l’agente immobiliare, in caso di annunci commissionati o esposti dall’agenzia) è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro.

Fimaa Confcommercio Firenze-Arezzo torna a porre l’attenzione degli operatori del settore su questo argomento, che di recente è tornato alla ribalta, dopo che la Guardia di Finanza ha compiuto controlli a tappeto nelle agenzie immobiliari della provincia di Rovigo proprio per verificare il rispetto della normativa sulla pubblicità della prestazione energetica. In cinque agenzie sono state riscontrate irregolarità e comminate sanzioni amministrative per circa 100mila euro.
GLI OBBLIGHI DEL PROPRIETARIO

Sempre in tema di prestazione energetica, si ricorda che il proprietario è tenuto a produrre l’attestato dell’immobile che intende mettere in vendita, trasferire a titolo gratuito o locare.

In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l’attestato al potenziale acquirente o al nuovo locatario all’avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime.

In caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell’edificio e produce l’attestato di prestazione energetica entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità.
L’ATTESTATO NEI CONTRATTI

Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita un’apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato di prestazione energetica degli edifici. La copia di questo documento deve essere anche allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari.
LE SANZIONI

In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.

La sanzione è da 1.000 a 4.000euro per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, è ridotta alla metà.

Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall’obbligo di presentare alla Regione o Provincia autonoma competente la dichiarazione o la copia dell’attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni.

Sempre in tema di sanzioni, in caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa da 3mila a 18.000 euro

Se c’è violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 a 18.000 euro.

In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa da 300 a 1.800 euro.

 
INFORMAZIONI 

Fimaa Confcommercio Firenze-Arezzo: Marco Salvadori

Tel. 0575 350755

Mail. m.salvadori@confcommerciofiar.it

 

 
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