Bandi e finanza agevolata
Corsi di Formazione
Lavoro e selezione
Accademia del gusto
Cerca in archivio...
Vai al sito di Firenze Via XXV Aprile, 6/12, 52100 Arezzo AR 0575 350755

Imposta di soggiorno, obbligo di dichiarazione all’agenzia delle entrate

La prima scadenza da rispettare è quella del 30 settembre 2022, termine entro cui dichiarare l’imposta riscossa negli anni 2020 e 2021. Dal 2023, il termine sarà al 30 giugno di ogni anno.


Tutti gli operatori della ricettività che riscuotono la tassa di soggiorno sono tenuti da quest’anno a presentare una dichiarazione annuale all’Agenzie delle Entrate segnalando l’importo di quanto riscosso.

Ne abbiamo già parlato anche qui https://confcommercio.ar.it/imposta-di-soggiorno-scatta-lobbligo-di-dichiarazione/, ma torniamo sul tema per fornire ulteriori importanti dettagli in vista della prima scadenza del 30 settembre 2022, termine entro cui va dichiarata l’imposta di soggiorno riscossa negli anni 2020 e 2021.

Dal 2023, la scadenza per la dichiarazione annuale è invece fissata al 30 giugno per l’importo dell’anno precedente.
Come effettuare la dichiarazione

La dichiarazione va effettuata online sul sito www.agenziaentrate.gov.it/ compilando la modulistica che trovate nell’area riservata di Fisconline, Sezione Area servizi, sezione dichiarazioni.

Attenzione: l’accesso al portale può essere effettuato dal titolare con Spid o altro identificativo digitale o da chi ha delega fiscale (ruolo in genere ricoperto dai commercialisti)
Cosa e quando dichiarare

Entro la scadenza del 30 settembre 2022 andrà dichiarato l’importo dell’imposta soggiorno riscossa negli anni 2020 e 2021.

A partire dal 2023, la dichiarazione di quanto riscosso nell’anno precedente dovrà essere fatta entro il 30 giugno dell’anno successivo.
I soggetti obbligati

L’obbligo della dichiarazione ricade sui seguenti soggetti:

  1. Titolare di una impresa ricettiva di cui alla legge 86/2016 (a titolo esemplificativo: hotel, campeggi, case vacanze, residence, residenze d’epoca, b&b professionali e affittacamere professionali, ostelli e case per ferie)

  2. Titolari di attività non professionali di b&b e affittacamere

  3. Titolari di Agriturismo

  4. Chi esercita attività di locazione turistica con P.iva

  5. Chi esercita attività di locazione turistica senza P.iva

  6. Mediatori che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali di locazioni turistiche relativamente alle intermediazioni che avvengono tra privati


 
Strutture con “Web check-in”

Tutte le strutture ricettive ubicate nei Comuni che utilizzano il programma “Web check-in” per la gestione delle imposte di soggiorno troveranno in home page il facsimile precompilato con tutti i dati già calcolati solo da copiare nel modello telematico

 
Locazioni turistiche e property manager

L’adempimento dell’obbligo per le locazioni turistiche e i property manager è particolarmente complesso perché occorre tenere presente molte variabili tra cui: se il Comune del luogo ove si svolge l’attività ha, o non ha, aderito all’accordo Airbnb – Anci, se il Comune ha previsto l’esenzione per le prenotazione che arrivano da un intermediario che partecipa in tutto o in parte al pagamento, se il property manager agisce come intermediario o solo come prestatore di servizi, con quali portali o intermediari si distribuisce il prodotto.

 

INFORMAZIONI

Contattare l’Area Turismo – dott.ssa Laura Lodone (0575 350755 - laura.lodone@confcommercio.ar.it) entro e non oltre il 20 settembre 2022.
Seguici su Instagram
Sito Web e Marketing
Logo PlayPixel Agenzia Marketing e Sviluppo Software