La prima scadenza da rispettare è quella del 30 settembre 2022, termine entro cui dichiarare l’imposta riscossa negli anni 2020 e 2021. Dal 2023, il termine sarà al 30 giugno di ogni anno.
Tutti gli operatori della ricettività che riscuotono la tassa di soggiorno sono tenuti da quest’anno a presentare una dichiarazione annuale all’Agenzie delle Entrate segnalando l’importo di quanto riscosso.
Ne abbiamo già parlato anche qui
https://confcommercio.ar.it/imposta-di-soggiorno-scatta-lobbligo-di-dichiarazione/, ma torniamo sul tema per fornire ulteriori importanti dettagli in vista della
prima scadenza del 30 settembre 2022, termine entro cui va dichiarata l’imposta di soggiorno riscossa negli anni 2020 e 2021.
Dal 2023, la scadenza per la dichiarazione annuale è invece fissata al 30 giugno per l’importo dell’anno precedente.
Come effettuare la dichiarazione
La dichiarazione va effettuata online sul sito
www.agenziaentrate.gov.it/ compilando la modulistica che trovate nell’area riservata di Fisconline, Sezione Area servizi, sezione dichiarazioni.
Attenzione: l’accesso al portale può essere effettuato dal titolare con Spid o altro identificativo digitale o da chi ha delega fiscale (ruolo in genere ricoperto dai commercialisti)
Cosa e quando dichiarare
Entro la scadenza del 30 settembre 2022 andrà dichiarato l’importo dell’imposta soggiorno riscossa negli anni 2020 e 2021.
A partire dal 2023, la dichiarazione di quanto riscosso nell’anno precedente dovrà essere fatta entro il 30 giugno dell’anno successivo.
I soggetti obbligati
L’obbligo della dichiarazione ricade sui seguenti soggetti:
- Titolare di una impresa ricettiva di cui alla legge 86/2016 (a titolo esemplificativo: hotel, campeggi, case vacanze, residence, residenze d’epoca, b&b professionali e affittacamere professionali, ostelli e case per ferie)
- Titolari di attività non professionali di b&b e affittacamere
- Titolari di Agriturismo
- Chi esercita attività di locazione turistica con P.iva
- Chi esercita attività di locazione turistica senza P.iva
- Mediatori che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali di locazioni turistiche relativamente alle intermediazioni che avvengono tra privati
Strutture con “Web check-in”
Tutte le strutture ricettive
ubicate nei Comuni che utilizzano il programma “Web check-in” per la gestione delle imposte di soggiorno troveranno in home page il facsimile precompilato con tutti i dati già calcolati solo da copiare nel modello telematico
Locazioni turistiche e property manager
L’adempimento dell’obbligo per le locazioni turistiche e i property manager è particolarmente complesso perché occorre tenere presente molte variabili tra cui: se il Comune del luogo ove si svolge l’attività ha, o non ha, aderito all’accordo Airbnb – Anci, se il Comune ha previsto l’esenzione per le prenotazione che arrivano da un intermediario che partecipa in tutto o in parte al pagamento, se il property manager agisce come intermediario o solo come prestatore di servizi, con quali portali o intermediari si distribuisce il prodotto.
INFORMAZIONI
Contattare l’Area Turismo – dott.ssa Laura Lodone (0575 350755 - laura.lodone@confcommercio.ar.it)
entro e non oltre il 20 settembre 2022.