C’è tempo dall’8 maggio fino al 30 giugno 2023 per adempiere all’obbligo di “rendicontazione” delle imposte di soggiorno per l’anno 2022.
Le strutture ricettive sono tenute a presentare le dichiarazioni relative all’imposta di soggiorno per l’anno 2022 entro la finestra di tempo che va dall’8 maggio al 30 giugno 2023.
Lo stesso termine vale per presentare eventuali dichiarazioni tardive e/o rettifiche delle dichiarazioni relative agli anni 2020 e 2021.
La dichiarazione può essere presentata solo ed esclusivamente tramite l’area riservata del portale della agenzia delle entrate, selezionando i servizi e la voce dichiarazioni: sotto questa voce troverete “Dichiarazione telematica per l’imposta di soggiorno”.
Se l’invio dei dati va a buon fine, la
ricevuta di trasmissione resta consultabile e scaricabile dall’area riservata del
portale dell’Agenzia delle Entrate utilizzando le credenziali di accesso.
Nei comuni dove è attivo il sistema Motorourist - webcheckin le dichiarazioni per l’anno 2022 sono già presenti in fac simile e pre-compilate nella home del sistema di trasmissioni dati.
SOGGETTI OBBLIGATI
Sono soggetti all’obbligo della comunicazione:
- Tutte le tipologie di imprese ricettive ai sensi della legge RT 86/2016 che sono situate in comuni nei quali viene applicata l’imposta di soggiorno
- Le attività ricette svolte in modo NON imprenditoriale (affittacamere e b&b non professionali) che sono situate in comuni nei quali viene applicata l’imposta di soggiorno
- Aziende agrituristiche ai sensi della legge RT 30/2013
- Le locazioni turistiche anche se svolte non in forma imprenditoriale ed anche se l’imposta viene effettivamente versata al Comune direttamente dal portale intermediario a causa di accordi con tra Comune e portale.
- Gli agenti immobiliari che commercializzano locazioni turistiche ed intervengono in tutto o in parte nel pagamento della locazione (i quali dovranno fare una dichiarazione per conto dei propri clienti e un’altra come intermediari, tra l’altro una dichiarazione per ogni comune in cui sono presenti gli immobili.)
- I gestori di portali “telematici” (a prescindere dalla loro autorizzazione amministrativa) che promuovono l’incontro tra domanda e offerta e che intervengano nel pagamento in tutto o in parte.
Agenzie immobiliari e coloro che gestiscono “portali telematici” non possono però essere qualificati come intermediari (la legge assegna loro il ruolo di responsabile di imposta), per intermediari si intendono solo gli intermediari fiscali autorizzati (commercialisti).
La presentazione da parte di agenti immobiliari, e altri intermediari turistici, della dichiarazione dell’imposta di soggiorno dei clienti selezionando l’opzione “intermediari” comporterebbe, oltre alle sanzioni per esercizio abusivo della professione, anche la nullità della dichiarazione dei singoli proprietari, che riceverebbero così comunque le maxisanzioni dal 100% al 200%.
SANZIONI
Per l’omessa o infedele presentazione si applica la
sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’imposta di soggiorno dovuta annualmente.
INFORMAZIONI
Area Turismo Confcommercio Fi-Ar: Laura Lodone
l.lodone@confcommerciofiar.it
tel 0575 35075