Verifica del Green Pass dei clienti, ecco il modello di delega





















Come ormai noto, a partire da venerdì 6 agosto 2021 è necessario essere in possesso del cosiddetto “green pass” per accedere ai seguenti servizi: 



  • servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo al chiuso (la disposizione non si applica per l’accesso ai tavoli all’aperto, né per il consumo al bancone al chiuso, né per le attività di ristorazione svolte per i centri educativi dell’infanzia o centri estivi);  

  • spettacoli aperti al pubblico in locali d’intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto;  

  • sagre e fiere, convegni e congressi; 

  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.  


L’obbligo della certificazione verde, che vale anche per partecipare alle feste legate a cerimonie civili e religiose, non trova applicazione per i bambini con età inferiore ai 12 anni e per i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri che saranno definiti con circolare del Ministero della Salute.  


Pena la possibile applicazione di sanzioni, i titolari dei pubblici esercizi o, in generale, dei luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi o attività che necessitano del “green pass”, sono tenuti a verificare la validità della certificazione presentata dai loro clienti esclusivamente attraverso l’App “Verifica C19”.  


Se impossibilitati a farlo, possono dare a dipendenti o soggetti terzi formale delega della verifica di cui all’art. 13, comma 1 del DPCM del 17 giugno 2021, utilizzando il facsimile predisposto da Fipe Confcommercio e scaricabile a questo link: https://drive.google.com/file/d/1jpwm8JW5FaTqERMAQi4tNF9s-00r7jld/view?usp=sharing 


Giova ricordare che, fatto salvo quanto disposto in tema di banchetti nell’ambito di eventi e cerimonie dall’art. 34, comma 9 bis del DL 73 “Sostegni bis” convertito in legge n. 106/2021, sono esclusi dal controllo sul possesso delle certificazioni verdi i minori con età inferiore a 12 anni e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.  


Oltre alle sanzioni di cui all’art. 13 del DL n. 52 “Riaperture”, convertito in legge 17 giugno 2021 n. 87, è stata introdotta una specifica sanzione accessoria - chiusura dell’esercizio o dell’attività da 1 a 10 giorni – applicabile dopo due violazioni commesse in giornate diverse, dell’obbligo di verifica del green pass. 


Permane l’obbligo del rispetto delle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di cui all’Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio u.s.: segnatamente, nell’ambito delle attività di ristorazione, permane (i) l’indicazione del numero massimo di presenze contemporaneamente ammesse nei locali, in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d’aria e (ii) l’obbligo, in caso di prenotazione, di mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato per un periodo di 14 giorni. 



In merito alle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19, si fa presente che con Circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 il Ministro della Sanità ha definito i criteri per il loro rilascio. Il soggetto esonerato dalla vaccinazione dovrà esibire al momento dell'ingresso nei locali una certificazione (al momento soltanto cartacea) contenente la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SAR -CoV -2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, dell’art. 3, del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105”. Il provvedimento ministeriale precisa che:

 


  • le certificazioni di esenzione potranno essere rilasciate in formato cartaceo e, salvo ulteriori disposizioni, avranno una validità massima fino al 30 settembre 2021;

  • è prevista l’emanazione di un DPCM - adottato di concerto con i Ministri della Salute e per l’Innovazione tecnologica e la transazione digitale, e dell’Economia e delle Finanze, sentito il Garante della Privacy – che dovrà individuare le specifiche tecniche per trattare tali certificazioni in modalità digitale assicurando la protezione dei dati personali in esse contenuti;

  • temporaneamente e fino al 30 settembre 2021 restano validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali;

  • fino alla data sopra indicata, le certificazioni di esenzione potranno essere rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nella campagna di vaccinazione nazionale;

  • il rilascio di tale certificazione è gratuito e conterrà i soli dati specificamente indicati nella circolare, di particolare interesse per i soggetti preposti alla verifica del green pass.



Per maggiori informazioni contatta la Confcommercio di Arezzo


0575 350755


cristiano.beligni@confcommercio.ar.it













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