Il decreto Sostegni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021, è in vigore dal 23 marzo e introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19. Vediamo nel dettaglio tutte le novità.
Indennità per lavoratori atipici, spettacolo, stagionali
Sono riconosciute nuove indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo. In particolare, è riconosciuta un’indennità di 2.400 euro ai seguenti alle seguenti categorie:
- ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e agli incaricati alle vendite, già beneficiari delle indennità di cui agli articoli 15 e 15 bis del decreto Ristori (D.L. n. 137/2020);
- ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto), che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI al 23 marzo 2021;
- ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI al 23 marzo 2021;
- ai lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- ai lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021;
- ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere al 23 marzo 2021. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- agli incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata al 23 marzo 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- ai lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021 al medesimo Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso;
- ai lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:
- a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 del decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- c) assenza di titolarità, al 23 marzo 2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
Nuova indennità per i lavoratori sportivi
E’ prevista, invece, l’erogazione da parte della società Sport e Salute S.p.A. di un'indennità, nel limite massimo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal Cip, le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.
Ai fini dell'erogazione delle indennità, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati.
L’indennità sarà pari a:
- 200 euro, per i soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui;
- 400 euro, per i soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui;
- 600 euro, per i soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui.
Reddito di Cittadinanza
Viene data la possibilità ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza, quindi a tutti i componenti del nucleo familiare, la stipula di uno o più contratti a termine senza far scattare alcun ricalcolo del beneficio. In caso di nuovo lavoro, quindi, il Reddito di Cittadinanza non si perde e non si riduce, ma l’erogazione del beneficio viene sospesa per tutta la durata del rapporto di lavoro, con il beneficio che riprende a decorrere al termine di ciascun contratto.
Ma attenzione, ci sono ulteriori condizioni da soddisfare. Come prima cosa, è necessario che con l’aggiunta del reddito da lavoro dipendente il reddito familiare non superi i 10.000 € annui. Solo in tal caso il Reddito di Cittadinanza è sospeso per la durata dell’attività lavorativa che ha prodotto l’aumento del valore del reddito familiare, fino ad un massimo di sei mesi.
Ciò significa che se il contratto ha una durata superiore ai 6 mesi, per il Reddito di Cittadinanza si applicano le regole fino ad oggi previste in caso di nuova attività lavorativa.
Reddito di emergenza
Viene riconosciuta l’erogazione di 3 mensilità - da marzo a maggio 2021 - del reddito di emergenza (REM) ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Ovviamente per averne diritto è necessario essere in possesso di determinati requisiti:
- il valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 non deve essere superiore alla quota di REM spettante
- il patrimonio mobiliare del nucleo familiare deve essere inferiore a 10mila euro (aumentato di 5mila euro per ogni componente del nucleo successivo al primo e fino ad un limite di 20mila euro)Isee non superiore ai 15mila euro
- Residenza in Italia.
Novità
In caso di nucleo familiare che viva in una casa in affitto, la soglia di reddito relativa al mese di febbraio è incrementata di un dodicesimo del reddito annuo di locazione risultate dall’ISEE.
Una delle importanti novità introdotte è che potranno ricevere il REM anche coloro la cui indennità di disoccupazione è scaduta tra il 1 luglio 2020 ed il 28 febbraio 2021: in questo caso il REM sarà corrisposto indipendentemente dal possesso dei requisiti e per un importo pari a quello spettante al nucleo familiare monocomponente (400 euro mensili).
La scadenza dei termini per la presentazione è fissata al 30 aprile 2021.
Lavoratori fragili
Le tutele disposte a favore dei lavoratori fragili dall’art. 26 del decreto Cura Italia vengono estese fino al 30 giugno 2021. In particolare, viene prorogata fino al 30 giugno 2021 la possibilità per i dipendenti (pubblici o privati) con immunodeficienze e disabilità certificate di svolgere le loro attività in modalità di lavoro agile. Nel caso in cui detti lavoratori fragili non possano svolgere il lavoro in smart working o non usufruiscano della cassa integrazione guadagni, viene confermata fino al 30 giugno 2021 l’equiparazione delle assenze dal lavoro al ricovero ospedaliero.
Viene inoltre stabilito che i periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte dall’INPS, a titolo di indennità di accompagnamento.
Novità per Naspi
A decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021 l’indennità Naspi è concessa a prescindere dalla sussistenza del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.