Le piscine di proprietà pubblica o quelle di proprietà privata ma destinate ad un’utenza pubblica (inserite quindi in strutture adibite ad attività turistico alberghiera o agrituristiche o ricettive) possono usare l’acqua del pubblico acquedotto, cosa che è invece vietata per le piscine private.
Per usufruire di questa possibilità, tuttavia, ogni anno, entro il 31 marzo, i gestori di strutture ricettive con piscina devono farne richiesta ai gestori competenti per territorio attraverso un apposito modulo. Solo così potranno essere certi di avere l’autorizzazione ad usufruire dell’acqua del pubblico acquedotto per il funzionamento (riempimento e rabbocchi) della piscina.
In caso non adempiano a questo obbligo, incorrono in sanzioni amministrative da 100 a 600 euro.
Il modulo va compilato e trasmesso al gestore entro il 31 marzo di ogni anno.
Il gestore, che deve rispondere al richiedente entro il 15 maggio, potrà o meno concedere l’utilizzo del pubblico acquedotto. Qualora lo conceda, dovrà specificare che in caso di sopraggiunta ordinanza comunale di divieto o di dichiarazione di emergenza idrica da parte della Regione Toscana, la possibilità di utilizzare il pubblico acquedotto è vietata fino al termine di validità dei sopraggiunti provvedimenti.
Chi si approvvigiona da pozzi deve ricordare che gli stessi devono essere regolarmente denunciati.
Per informazioni e chiarimenti, contattare l’area turismo della Confcommercio di Arezzo (Laura Lodone) mail laura.lodone@confcommercio.ar.it