L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 581 del 14.12.2020, ha chiarito che l’asporto di cibi e bevande non può essere qualificato come “somministrazione di alimenti e bevande”, quindi come prestazione di servizi, ma come cessione di beni, visto che manca la consumazione nel locale.
Non si può quindi applicare l’aliquota del 10% (come sembrava invece consentito dal MEF nell'ambito della risposta dell’Interrogazione parlamentare 17.11.2020, n. 5-05007), ma si deve applicare l’aliquota propria di ciascun prodotto ceduto.
Così, ad esempio, in caso di asporto di un pasto composto da una pietanza a base di carne farcita, pane (panetteria ordinaria), timballo di verdure e mezzo litro di vino è necessario considerare i singoli beni e applicare la relativa aliquota.
In particolare, nel caso di specie si ritengono applicabili:
- l’aliquota IVA del 10% di cui al n. 80), Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72, prevista per le “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 21.07)”, per la pietanza di carne farcita ed il timballo di verdure;
- l’aliquota IVA del 4% di cui al n. 15), Tabella A, Parte II, DPR n. 633/72 riservata a “paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della Legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio”, per il pane;
- l’aliquota IVA del 22% per il vino.
Per informazioni e chiarimenti: Area Fiscale Confcommercio Arezzo, telefono 0575 350755, stefania.dei@confcommercio.ar.it