Lavoratore in quarantena e smart working: è malattia? Chiarimenti Inps





















Con messaggio n. 3653 del 9.10.2020 l’INPS chiarisce che, nei casi in cui il lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile continui a svolgere, in accordo con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio, non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia. In questi casi infatti non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione.


Nell’attuale contesto emergenziale sono state incentivate modalità alternative di lavoro subordinato (lavoro agile o smart working, telelavoro, etc.) che hanno consentito di assicurare continuità nell’attività lavorativa e, al tempo stesso, di ridurre notevolmente i rischi per la trasmissione del virus SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro.


Il Legislatore, a partire dal Decreto “Cura Italia “, ha previsto per la quarantena e la sorveglianza precauzionale di soggetti fragili l’equiparazione al trattamento economico spettante al lavoratore in caso di malattia, pur non essendoci un’incapacità temporanea al lavoro tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa.


Non è quindi possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile continui a svolgere, in accordo con il datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio. In tale circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione.


È invece evidente che in caso di malattia conclamata il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno.


 


Quarantena per ordinanza amministrativa


In tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena, ai sensi del comma 1 dell’articolo 26, in quanto la stessa prevede un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.


 


Quarantena all’estero


Qualora lavoratori assicurati in Italia si sono recati all’estero e sono stati oggetto di provvedimenti di quarantena da parte delle competenti autorità del Paese straniero, non sono tutelati dal citato comma 1 dell’articolo 26, in quanto tale tutela è ammessa esclusivamente se la quarantena è stata disposta con un provvedimento proveniente da autorità sanitarie italiane.


Ammortizzatore sociale e malattia


In base al principio di prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull’indennità di malattia, disposto dall’articolo 3, comma 7, del D.L.vo n. 148, del 14 settembre 2015, la circostanza che il lavoratore sia destinatario di un trattamento di CIGO, CIGD o di assegno ordinario garantito dai fondi di solidarietà, determina il venir meno della possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia.


Per maggiori informazioni contattare l'Ufficio Enasco di Arezzo: 0575 354292 - e.tironi@enasco.it


 













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