Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo





















I pensionati che nel 2019 hanno percepito redditi da lavoro autonomo sono obbligati a presentare entro il 30/11/2020 apposita dichiarazione reddituale a consuntivo (il cosiddetto modello 503 AUT). In attesa della circolare Inps, vediamo chi è escluso dall’obbligo di dichiarazione, chi è invece obbligato e tutte le informazioni utili.


Chi è escluso dall’obbligo di presentazione della dichiarazione?


Non tutti i pensionati che svolgono un’attività autonoma sono soggetti al divieto di cumulo. Ci sono determinate tipologie e categorie di trattamenti previdenziali che restano esclusi dall’obbligo di presentare la dichiarazione, ossia:



  • i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;

  • i titolari di pensione di vecchiaia;

  • i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo;

  • i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima;

  • i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.


 


Chi è obbligato alla presentazione della dichiarazione?


 


L’Inps ricorda che l’incumulabilità con i redditi da lavoro non si applica nei confronti dei titolari di pensione di invalidità dalla cui attività, dipendente o autonoma, derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti pari, per il 2020, a 6.702,54 euro.


I trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con:


 



  • i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. Pertanto, i redditi non assumono alcun rilievo ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo con la pensione;

  • le indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati;

  • le indennità e i gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali;

  • le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive e quelle percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni.

  • le indennità percepite per la funzione di giudice tributario.


 


 


I titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo sono tenuti a versare all'Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno a cui si riferisce la dichiarazione medesima.


Contestualmente i pensionati con divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, che svolgano nel corrente anno attività di lavoro autonomo, sono tenuti a comunicare il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2020.


Devono presentare la dichiarazione a consuntivo anche i pensionati  che non hanno subìto variazioni alla situazione reddituale dichiarata a preventivo.


 


Pensionati di inabilità/invalidità iscritti alla gestione dipendenti pubblici


Per gli iscritti alla gestione dipendenti pubblici, il divieto di cumulo pensione/redditi da lavoro riguarda le pensioni di inabilità.


In particolare i trattamenti pensionistici privilegiati (indistintamente per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione), e quelli derivanti da dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni (art. 13 della legge n. 274/91 ovvero art. 27 della legge n. 177/76 per i dipendenti civili dello Stato).


In sede di compilazione telematica dell’istanza di pensione, il richiedente sottoscrive l’avvertenza che in caso di attività lavorativa autonoma/dipendente dopo la cessazione dal servizio, deve darne tempestiva comunicazione (art. 34 della legge n. 177/76).


Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per assistenza nella compilazione della dichiarazione è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco.













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