Reddito di Emergenza: domande entro il 30 giugno





















I nuclei familiari in difficoltà economica possono fare domanda del Reddito di Emergenza, uno strumento straordinario di sostegno al reddito conseguente all’emergenza Covid-19. Il sussidio è stato introdotto con il decreto Rilancio (decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020) ed ha un limite di spesa per il 2020 di 954,6 milioni di euro.


Le domande per il Reddito di Emergenza  (Rem) possono essere presentate all’Inps entro il 30 giugno 2020, attraverso il sito dell’Istituto oppure tramite l’assistenza dei Patronati. L’agevolazione economica verrà erogata in due quote e solo per due mensilità. L’importo base è di 400 euro per ciascuna mensilità moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE. Significa che la somma erogata non sarà uguale per tutti, ma diversa secondo la composizione del nucleo famigliare. Il sistema, infatti, attribuisce ad ogni componente familiare un “valore” e l’importo aumenta o diminuisce.


Alcuni esempi:


- famiglia di 1 persona: importo complessivo € 800 (due mensilità da €400);


- famiglia di 2 persone maggiorenni: importo complessivo €1.120 (due mensilità da € 560);


- famiglia di 3 persone, due maggiorenni e un minorenne: € 1.280 (due mensilità da € 640);


- famiglia di 4 persone, due maggiorenni e due minorenni: € 1.440 (due mensilità da € 720);


- famiglia di 4 persone, tre maggiorenni e un minorenne: importo massimo € 1.600 (due mensilità da €800);


- famiglia di 5 persone, due maggiorenni e tre minorenni: importo massimo € 1.600 (due mensilità da € 800);


Per presentare la domanda è necessario possedere determinati requisiti di residenza, economici, reddituali e patrimoniali. Occorre quindi essere residente in Italia, avere un reddito familiare inferiore al Rem che si andrà a percepire, oltre che un valore del patrimonio mobiliare familiare nel 2019 inferiore a 10.000. Tale soglia è aumentata di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000,  incrementato di 5.000 euro in caso di presenza di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza. Infine, un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore ad € 15.000.


Incompatibilità con altre indennità


Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito il bonus 600 euro previsto dal  “Decreto Cura Italia”, il reddito di ultima istanza” per i professionisti, o l’iscrizione al Fondo di integrazione salariale.


Inoltre, il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano, al momento della domanda, titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità, che abbiano un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione lorda superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo. Non possono beneficiare del Rem neanche i titolari di reddito di cittadinanza.


Infine, non hanno diritto al Rem coloro che trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.


Compatibilità con Naspi e Cassa integrazione


Il Rem è compatibile con la disoccupazione Naspi e la Cassa integrazione. In entrambi i casi, il reddito percepito è conteggiato insieme agli altri redditi del nucleo familiare di aprile per verificare il requisito del reddito complessivo.


 
















   

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Confronto tra Reddito di Cittadinanza e di Emergenza


Il Reddito di Emergenza spetta alle famiglie che non hanno altri sussidi e che sono in possesso dei requisiti di residenza, familiari ed economici. Il Reddito di cittadinanza, invece, spetta ai disoccupati o a coloro che lavorano solo in modo saltuario e che possiedono un reddito ISEE inferiore a 9.360 euro l’anno, oltre che altri requisiti patrimoniali. Inoltre, chi richiede il Reddito di Cittadinanza ed è abilitato al lavoro, deve sottoscrivere un Patto per il Lavoro, prendendo un impegno attivo ad accettare offerte congrue proposte dai Centri per l’Impiego, dopo un percorso di riqualificazione (se necessario). Se si rifiuta per tre volte il lavoro offerto viene meno il diritto al sussidio.


La durata del Rem, poiché erogato una a tantum, è di massimo due mesi (salvo proroghe dovute dall’emergenza Coronavirus), mentre il RdC, essendo una misura strutturale, è fruibile per 18 mensilità, rinnovabili se sussistono i requisiti. Inoltre, viene erogato con tessera elettronica e integra il reddito familiare, consentendo di coprire le spese primarie.


Il valore base del Rem è € 400,00 moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE (che assegna un valore ad ogni componente familiare) fino ad un massimo di € 800,00 a nucleo familiare (€ 840,00 in caso di un componente di condizioni di disabilità grave) erogato in due quote di pari importo, mentre il RdC è di € 780,00 a persona, ma se il soggetto richiedente ha una casa di proprietà viene decurtato la quota di € 380,00. 


 


 

Per maggiori informazioni contatta l'ufficio Enasco di Arezzo allo 0575 354292 o invia una mail a e.tironi@enasco.it.













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