Contributi a fondo perduto per imprese, lavoratori autonomi e P.Iva: ecco come ottenerli.





















L’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità per richiedere il contributo a fondo perduto, previsto dall’articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “Decreto Rilancio”).


A chi spetta


Il contributo a fondo perduto può essere richiesto da numerosi soggetti titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario che abbiano i seguenti requisiti:



  • conseguimento, nell’anno 2019, di un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro.

  • almeno uno tra i seguenti requisiti:



  1. ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019

  2. inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019

  3. domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus). L’elenco di tali Comuni è riportato in appendice alle istruzioni del modello dell’istanza.


Il contributo a fondo perduto non spetta invece a:



  • soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo

  • soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, con l’eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti

  • enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir

  • intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir

  • professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali)

  • soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto decreto “Cura Italia”).


L’ammontare del contributo (comunque non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche,) è commisurato alla perdita del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto a quelli dell'aprile 2019, subita a causa dell’emergenza Coronavirus.


Il “bonus” a fondo perduto potrà essere richiesto esclusivamente con modalità informatica, compilando elettronicamente la specifica istanza, (MODELLO IN ALLEGATO – (scaricabile qui: https://cutt.ly/zuesG0A) ) a partire da lunedì 15 giugno 2020 ed entro il 13 agosto 2020 (per gli eredi il periodo di presentazione va dal 24 giugno al 24 agosto) utilizzando una delle seguenti piattaforme:



  • canale telematico Entratel/Fiscoonline

  • sito agenziaentrate.gov.ittramite un’apposita procedura web che l’Agenzia delle Entrate attiverà nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi


Per presentare la domanda sarà possibile avvalersi degli intermediari già delegati alla gestione del proprio Cassetto fiscale o al servizio di Consultazione delle fatture elettroniche oppure procedere direttamente.


Per agevolare le imprese che provvederanno a presentare la richiesta  autonomamente, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato anche un “Vademecum” ed una “Guida Operativa” che illustrano sinteticamente le condizioni per usufruire del contributo e le modalità di predisposizione e di trasmissione della relativa istanza.


Per informazioni:
Area Fiscale Confcommercio Arezzo












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