Dal 23 febbraio 2020 al 1° giugno 2020 sono sospesi di diritto i termini di decadenza e i termini di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’Inps e dall'Inail.
Il provvedimento, previsto dall'articolo 34 del decreto Cura Italia, rientra tra le misure straordinarie resesi necessarie a seguito dell'emergenza Covid-19. L'Inps con la circolare n. 50/2020 ha specificato le modalità di applicazione della nuova decorrenza per il riconoscimento delle prestazioni previdenziali e assistenziali interessate.
In particolare, restano sospesi fino al 1° giugno 2020 i termini per il diritto alla pensione anticipata in favore dei lavoratori precoci, dei beneficiari di ApE, pensione di inabilità, addetti a lavorazioni usuranti, al settore editoria o per l’assegno ordinario di invalidità.
Sospensione decadenza delle prestazioni previdenziali
I termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali si intendono riferiti a quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge, non solo per l’esperimento dell’azione giudiziaria, ma anche per la presentazione delle domande di prestazioni previdenziali. Nei termini di decadenza sono inclusi quelli previsti per la presentazione delle domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alle prestazioni previdenziali.
Riguardo ai termini di decadenza che, non decorsi alla data del 23 febbraio 2020, restano sospesi fino al 1° giugno 2020, l'Inps ha fornito un elenco a titolo esemplificativo:
Riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla pensione anticipata in favore dei lavoratori precoci, di cui all’articolo 1, comma 199 e ss., della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (termine del 1° marzo 2020);
- Riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto all’indennità ApE sociale, di cui all’articolo 1, commi 179 e ss., della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (termine del 31 marzo 2020);
- Riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizione all’amianto, ai sensi dell’articolo 1, commi 250 e 250 bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (termine del 31 marzo 2020);
- Riconoscimento dello svolgimento di attività lavorative particolarmente faticose e pesanti, di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (termine del 1° maggio 2020);
- Pensionamento anticipato per i lavoratori del settore editoria, di cui all’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416;
- Conferma dell’assegno ordinario di invalidità, di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Ulteriori precisazioni
Le domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla pensione anticipata in favore dei lavoratori precoci e all’indennità ApE sociale presentate, rispettivamente, dopo il 1° marzo 2020 e dopo il 31 marzo 2020, e comunque entro il 1° giugno 2020, ai fini del monitoraggio degli oneri, si considerano presentate, rispettivamente, entro il 1° e il 31 marzo 2020.
Le domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie di origine professionale, derivanti da esposizioni all’amianto, presentate dopo il 31 marzo 2020 ed entro il 1° giugno 2020, ai fini del monitoraggio degli oneri, si considerano presentate entro il 31 marzo 2020.
L'assegno ordinario di invalidità è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare.
La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza se la domanda è presentata: nel semestre antecedente la scadenza; dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda; entro 120 giorni successivi alla data di scadenza.
Le domande di conferma presentate oltre 120 giorni dalla scadenza sono considerate nuova domanda.
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| Sospensione dei termini di decadenza per ricongiunzione, riscatto e rendita vitalizia L’Inps specifica che sono sospesi, per il periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 1° giugno 2020, anche i termini di decadenza per l’accettazione dei provvedimenti di: · Ricongiunzione, · Riscatto · Rendita vitalizia di cui all’articolo 13 della legge n. 1338/1962. · Riscatto ai fini dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto in favore degli appartenenti al comparto Enti Locali/Sanità. Il termine residuo ricomincerà a decorrere dal 2 giugno 2020.
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