Arrivano dall’Inps le prime informazioni e indicazioni operative per dare seguito alle misure in favore di lavoratori dipendenti e famiglie adottate dal Governo con il decreto Cura Italia (decreto legge n. 18/2020) per far fronte all’emergenza Coronavirus.
In particolare, prima con il messaggio n. 1281 del 20 marzo 2020 e poi con la circolare n. 45 del 25 marzo, l’Istituto individua nel dettaglio i beneficiari, i requisiti e le modalità di richiesta del congedo straordinario, dei permessi aggiuntivi ex L. n. 104/92 e del bonus baby-sitting.
Congedo straordinario
Si tratta della possibilità di usufruire di un congedo di un massimo 15 giorni complessivi, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile. I beneficiari del congedo straordinario sono i lavoratori dipendenti del settore privato. In particolare:
- genitori con figli che hanno fino a 12 anni di età è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa;
- genitori con figli dai 12 ai 16 anni: possono assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo (15 giorni) senza alcuna indennità e senza copertura figurativa;
- genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo COVID-19 è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa;
- genitori che hanno esaurito la fruizione massima individuale e di coppia prevista dalla normativa che disciplina i congedi parentali, con gli indennizzi previsti a seconda dell’età del figlio per il quale richiedono il congedo COVID-19.
Quando e come fare domanda
I genitori che hanno fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso un periodo di congedo parentale “ordinario” non devono presentare una nuova domanda. I giorni di congedo parentale saranno convertiti d’ufficio dall’Inps nel nuovo congedo dovuto all’emergenza sanitaria.
I genitori non fruitori, che intendono usufruire del nuovo Congedo COVID-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali “ordinari” possono già presentare domanda al proprio datore di lavoro e all’Inps, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
I genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, possono già usufruire del congedo COVID-19, ma dovranno presentare apposita domanda. Nel caso in cui la fruizione fosse precedente alla data della domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine di marzo, al termine degli adeguamenti in corso di ultimazione.
I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all’Inps.
Lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata
Anche in questo caso sono previsti periodi di congedo. Ecco le forme possibili:
- i genitori con figli anche maggiori di 3 anni e fino a 12 anni di età hanno diritto per i periodi di congedo ad un’indennità pari al 50 per cento, di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell’indennità di maternità.
- I genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento, di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell’indennità di maternità.
Non è prevista la sussistenza del requisito di un minimo contributivo.
- I genitori con figli minori di 3 anni possono fare domanda all’Inps utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
- I genitori con figli di età tra i 3 anni e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all’Inps, anche con effetto retroattivo, se l’inizio della fruizione è precedente la domanda medesima, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine di marzo.
- I genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda. Se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine di marzo.
Lavoratori autonomi
Ai genitori con figli anche maggiori di 1 anno e fino a 12 anni di età è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
Ai genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
Non è prevista la sussistenza della regolarità contributiva.
I genitori con figli minori di 1 anno possono fare domanda all’Inps utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
I genitori con figli di età tra 1 anno e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all’Inps e se la fruizione è precedente alla domanda medesima, sarà possibile farlo anche con effetto retroattivo, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, entro la fine di marzo, a seguito degli adeguamenti informatici in corso.
I genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda stessa, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale disponibile entro la fine di marzo.
Permessi ex L. n. 104/92
È previsto un incremento dei giorni di permesso retribuiti, nella misura di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese.
Bonus baby sitting
Il decreto Cura Italia ha previsto, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, la possibilità di fruire di un bonus per i servizi di baby-sitting, per le prestazioni effettuate nei periodi di chiusura scolastica.
Il bonus spetta:
- ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020; anche in caso di adozione e affido preadottivo;
- oltre il limite d’età di 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
Il bonus è erogato mediante libretto famiglia di cui di all’articolo 54-bis della legge 24 aprile 2017, n. 50.
Il voucher baby-sitting spetta, fino ad un massimo di 600 euro per famiglia, a:
- lavoratori dipendenti del settore privato;
- lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- lavoratori autonomi iscritti all’Inps
- lavoratori autonomi non iscritti all’Inps (subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali).
Entro la prima settimana di aprile sarà possibile inviare la domanda per il bonus baby sitting in via telematica attraverso il portale Inps.
Lavoratori dipendenti pubblici
Il bonus per servizi di baby-sitting spetta anche ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:
- Medici;
- Infermieri;
- Tecnici di laboratorio biomedico;
- Tecnici di radiologia medica;
- Operatori sociosanitari
- al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il bonus è erogato dall’Inps mediante il libretto famiglia, con riferimento alle prestazioni rese a decorrere dal 5 marzo per i periodi di sospensione delle attività didattiche. L’importo complessivo spettante, in tali casi, può arrivare ad un massimo di 1.000 euro per nucleo familiare.
In evidenza... | |||
Quando è possibile usufruire dei permessi e dei congedi previsti dal decreto Cura Italia? Le circostanze che non ammettono i permessi e i congedi sono due: - se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito - se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting. È possibile, invece, cumulare i permessi e i congedi in questi due casi: - nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile). - nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave. Si ricorda che si tratta di una norma contingentata (comma 9: “I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro annui per l’anno 2020”) sulla quale l’Istituto deve provvedere al monitoraggio delle domande pervenute. Anche in questa situazione di emergenza le risorse non sono illimitate.
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Gli uffici del patronato 50&PiùEnasco, presenti su tutto il territorio nazionale, forniscono tutta l’assistenza necessaria per fare richiesta delle prestazioni a favore di famiglie, lavoratori e imprese previste dal decreto Cura Italia.