Consegna a domicilio solo con autocarro, motociclo o ciclomotore





















Una nota della Pm chiarisce le modalità per la consegna a domicilio nel Comune di Arezzo per veicoli fino a 3500 kg di peso massimo che si possono guidare con la patente di categoria “B”.


• Il veicolo deve essere di categoria N1 (rigo J della carta di circolazione)
• Il veicolo deve essere di proprietà dell’azienda che detiene/produce/trasforma il prodotto da consegnare (uso proprio)
• In alternativa il veicolo può essere noleggiato presso aziende autorizzate alla locazione senza conducente ( uso di terzi – da locare senza conducente) Oppure può essere utilizzato con contratto di comodato d’uso gratuito ( ai sensi dell’art. 1803 c.c.). qualora il contratto stipulato sia superiore ai 30 giorni è obbligatorio procedere all’intestazione temporanea da effettuarsi presso il competente ufficio della MCTC, ai sensi dell’art. 94 c. 4 bis D.Lgs. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada).


Il personale alla guida del veicolo deve essere dipendente, socio, titolare e/o collaboratore del soggetto intestatario del veicolo, nel caso di “uso proprio”;
• del soggetto locatario del veicolo nel caso di locazione senza conducente;
• del soggetto comodatario del veicolo nel caso di contratto di comodato d’uso ( ex art. 1803 c.c.)


A bordo del veicolo, trattandosi di veicoli adibiti al trasporto di cose, possono prendere posto, oltre ovviamente al conducente, solo addetti al carico e scarico ma pur sempre riconducibili al soggetto intestatario, proprietario/locatario/comodatario del veicolo stesso.


Scarica la nota della Polizia Municipale qui:















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