I lavoratori che svolgono mansioni usuranti e che maturano i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, devono presentare domanda entro il 1° maggio 2020. Lo ha annunciato l’Inps con la circolare n. 793/2020.
I destinatari del pensionamento anticipato
Sono i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti, i lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”, conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo. Per tutti l’anzianità contributiva è di almeno 35 anni. Cambiano però le quote (somma del requisito anagrafico e contributivo) per i lavoratori dipendenti e autonomi (vedi tabella A) a questi ultimi è richiesto un anno in più di età.
A) PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021 | |||||
LAVORATORI DIPENDENTI | LAVORATORI AUTONOMI | ||||
Anzianità contributiva | Requisito anagrafico | Quota (somma età e anzianità contributiva) | Anzianità contributiva | Requisito anagrafico | Quota (somma età e anzianità contributiva) |
almeno 35 anni | minimo 61 e 7 mesi* | 97,6* | almeno 35 anni | minimo 62 e 7 mesi* | 98,6* |
* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto dei decreti interministeriali del 6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 12 della legge n. 122/2010 e ss.mm.ii. |
Per i lavoratori notturni a turni
In questo caso è necessario distinguere:
- a) lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all’anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, possono conseguire il trattamento pensionistico se in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti;
-b) lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, possono conseguire il trattamento pensionistico se in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità). Anche in questo caso sono previste differenti quote per lavoratori dipendenti e autonomi, come indicato nella tabella B.
B) PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021 | |||||
LAVORATORI DIPENDENTI | LAVORATORI AUTONOMI | ||||
Anzianità contributiva | Requisito anagrafico | Quota (somma età e anzianità contributiva) | Anzianità contributiva | Requisito anagrafico | Quota (somma età e anzianità contributiva) |
almeno 35 anni | minimo 63 e 7 mesi* | 99,6* | almeno 35 anni | minimo 64 e 7 mesi* | 100,6* |
* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto dei decreti interministeriali del 6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 12 della legge n. 122 del 2010 e ss.mm.ii. |
Infine, per i Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, possono conseguire il trattamento pensionistico se in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni. Le quote cambiamo per i lavoratori dipendenti e autonomi (vedi tabella C).
C) PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021 | |||||
LAVORATORI DIPENDENTI | LAVORATORI AUTONOMI | ||||
Anzianità contributiva | Requisito anagrafico | Quota (somma età e anzianità contributiva) | Anzianità contributiva | Requisito anagrafico | Quota (somma età e anzianità contributiva) |
almeno 35 anni | minimo 62 e 7 mesi* | 98,6* | almeno 35 anni | minimo 63 e 7 mesi* | 99,6* |
* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto dei decreti interministeriali del 6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 12 della legge n. 122 del 2010 e ss.mm.ii. |
Box in evidenza
Presentazione della domanda dopo il 1° maggio
La presentazione della domanda oltre il termine del 1° maggio 2020 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:
- un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese;
- due mesi, per un ritardo della presentazione superiore a un mese e inferiore a tre mesi;
- tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.
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