L’assegno di natalità (bonus bebè 2020), rivisto dall’art. 1, co. 340 della L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), è stato rimodulato sia nell'importo che nelle soglie economiche d'accesso (ISEE) e può spettare, in applicazione del principio “universalistico”, nei limiti di un importo minimo, anche per ISEE superiori alla soglia di 40.000 euro o anche in assenza di ISEE. L’agevolazione economica spetta per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso in famiglia a seguito dell’adozione del bambino, prevedendo una modulazione dell’importo spettante per fascia ISEE ed una maggiorazione del 20% in caso di figlio successivo al primo.
L’importante novità introdotta per il 2020 dal decreto, è la possibilità di presentare le domande anche in assenza di ISEE in corso di validità e, a differenza degli scorsi anni, l’assegno di natalità potrà ugualmente essere elargito, ma nella misura minima di 80 euro al mese oppure di 96 euro al mese in caso di figlio non primogenito. Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda di assegno di natalità l’abbinamento ad un ISEE non sia possibile perché non risulti sussistente un ISEE valido e, tuttavia, tale indicatore venga presentato successivamente, l’importo dell’assegno potrà essere integrato della differenza eventualmente spettante dalla data di presentazione della DSU dalla quale sia derivato un ISEE minorenni valido.
REQUISITI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE
La domanda per il bonus bebè 2020 può essere presentata dal genitore in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana, di uno Stato dell’Unione europea o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- residenza in Italia;
- convivenza con il figlio (figlio e genitore richiedente devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso comune).
In caso di nascita o adozione di due o più minori, ad esempio parto gemellare o di ingresso in famiglia gemellare, occorre presentare una domanda per ciascun minore.
Se il genitore che ha i requisiti per avere l’assegno è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda dovrà essere presentata dal legale rappresentante
MAGGIORAZIONE DEL 20%
Come previsto dal decreto legge n. 119 del 2018, per gli eventi avvenuti nel 2019, anche per gli eventi avvenuti nel 2020 si riconosce una maggiorazione del 20% dell’importo dell’assegno in caso di figlio successivo al primo.
IMPORTO E INDICATORE ISEE
Fino allo scorso anno le famiglie che potevano effettuare la richiesta dovevano avere il requisito del modello ISEE non superiore a 25.000 euro; requisito abrogato per quest’anno, in quanto non è previsto un limite di reddito, ma importi dell’assegno di natalità modulati in base all’ISEE familiare.
Il bonus bebè 2020 è pari a:
- 920 euro annui o 2.304 euro annui in caso di figlio successivo al primo, in presenza di ISEE non superiore a 7.000 euro annui;
- 440 euro annui o 1.728 euro annui in caso di figlio successivo al primo, se l’ISEE è superiore a 7.000 euro annui ma non superiore a 40.000 euro;
- 960 euro annui o 152 euro annui in caso di figlio successivo al primo, qualora l’ISEE sia superiore a 40.000 euro.
In ogni caso, la durata massima di erogazione dell’assegno è stabilita in 12 mensilità.
DECADENZA, REVOCA, INTERRUZIONE E PRESENTAZIONE DI UNA NUOVA DOMANDA
L’erogazione dell’assegno è interrotta per decadenza in caso di perdita di uno dei requisiti di legge (ad esempio, in caso di trasferimento della residenza all’estero, perdita del requisito della cittadinanza o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento.
Il nucleo familiare beneficiario decade dall’assegno anche quando si verifichi una delle seguenti situazioni: decesso del figlio;
- revoca dell’adozione;
- decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
- affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
- affidamento del minore a persona diversa dal richiedente.
L’assegno è invece revocato in presenza di motivazioni che ab origine avrebbero comportato la mancata possibilità di usufruire della prestazione.
L’erogazione dell’assegno termina al verificarsi di una delle seguenti situazioni:
- compimento di un anno di età; compimento di un anno dall’ingresso in famiglia del minore a seguito dell’adozione o dell’affidamento; fine dell’affidamento temporaneo;
- raggiungimento della maggiore età del figlio adottato.
L’INPS interromperà l’erogazione dell’assegno a decorrere dal mese successivo a quello in cui si è verificata la perdita di un requisito.
In linea di principio, nei casi di decadenza, l’utente, ove torni in possesso dei requisiti, deve presentare una nuova domanda e la decorrenza della prestazione, ove spettante, segue le regole contenute nella circolare n. 85/2019.
Per eventuali approfondimenti sull’argomento trattato e per qualsiasi problema di carattere previdenziale si consiglia di rivolgersi al Patronato 50&PiùEnasco che fornirà in via del tutto gratuita i dovuti chiarimenti e l’assistenza necessaria.