Tra le varie misure del cosiddetto “Decreto Tutela Lavoro” (il D.L. 109 del 2019) il Governo ha inserito anche una norma che modifica – e semplifica – l’accesso alla DisColl da parte dei lavoratori a tempo determinato iscritti alla gestione separata Inps.
L’indennità di disoccupazione mensile “DisColl” è una prestazione a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (articolo 15, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22).
Fino a oggi, per richiedere e accedere all’indennità di disoccupazione dei Co.co.co, infatti, era necessario che il lavoratore rispettasse parametri ben precisi. Prima di tutto, doveva trattarsi di un licenziamento (o, come si dice in gergo, doveva essere una disoccupazione involontaria). Inoltre, il richiedente doveva aver maturato almeno tre mesi di contribuzione nella Gestione separata Inps. Un criterio, quest’ultimo, che rappresenta un vero e proprio ostacolo insormontabile per tanti lavoratori che avevano contratti di collaborazione a tempo determinato, che finivano così con il ritrovarsi senza lavoro e senza alcun sussidio economico.
Con il Decreto Tutela Lavoro, come accennato, l’accesso al DisColl è stato notevolmente facilitato grazie alla revisione di uno dei parametri di accesso. In particolare, il numero di mesi di contribuzione versati alla Gestione separata Inps è stato ridotto, passando da tre a uno. Una mossa che amplia in maniera decisa il bacino di possibili lavoratori interessati alla misura di supporto nel caso in cui un collaboratore occasionale dovesse improvvisamente trovarsi senza più lavoro.
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A comunicare le nuove modalità di accesso alla DisColl è stata la stessa Inps, che si occupa di erogare materialmente il sussidio di disoccupazione. Con il messaggio del 4 ottobre 2019, l’Istituto spiega in maniera dettagliata le varie modifiche apportate al testo nel corso degli anni. Fino ad oggi.
La modifica alle modalità di accesso all’indennità di disoccupazione per i Co.Co.Co è valida però, solamente per i lavoratori che hanno perso il lavoro dopo il 5 settembre. Ossia, dal giorno di pubblicazione in Gazzetta ufficiale del testo del Decreto Legge 109 del 2019. Ricordiamo che la DIS-COLL viene corrisposta per un numero di mesi uguale alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio sino al giorno in cui si è stati licenziati. Comunque, la sua durata non può essere superiore ai 6 mesi.
Per richiedere la DisColl è necessario presentare domanda Inps entro 68 giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione; l’indennità di disoccupazione spetta dall’ottavo giorno dalla perdita del lavoro.
Nel caso di domanda inviata successivamente, si avrà diritto a percepire l’indennità di disoccupazione a partire dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
In evidenza…..
I requisiti per accedere al sussidio di disoccupazione
A partire dagli eventi di disoccupazione verificatisi dal 5 settembre 2019, quindi, potranno fare domanda di DisColl i soggetti che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
- siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione;
- possano far valere almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di una mensilità).
Per eventuali approfondimenti sull’argomento trattato e per qualsiasi problema di carattere previdenziale si consiglia di rivolgersi al Patronato 50&PiùEnasco che fornirà in via del tutto gratuita i dovuti chiarimenti e l’assistenza necessaria. Per maggiori informazioni contattare l'ufficio Enasco di Arezzo allo 0575 354292 (Enrica Tironi) o inviare una mail a e.tironi@enasco.it