È stato di recente reintrodotto l’obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici in pubblici esercizi, esercizi di intrattenimento pubblico, esercizi ricettivi e rifugi alpini, che erano stati invece espressamente esclusi da tale obbligo ad opera della legge n. 124 del 2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza).
Viste le incertezze normative legate a questa reintroduzione, su richiesta della nostra federazione nazionale Fipe l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli ha chiarito quanto segue:
- i titolari di pubblico esercizio che hanno avviato l’attività tra il 29 agosto 2017 e il 29 giugno 2019 senza denuncia fiscale per la vendita di alcolici, potranno consolidare la loro posizione entro il 31 dicembre 2019;
- nessun adempimento è richiesto per chi avesse avviato l’attività in data precedente al 29 agosto 2017 e dunque sia già in possesso della licenza fiscale;
- per chi abbia avviato l’attività dopo il 30 giugno 2019, la SCIA presentata al SUAP vale quale denuncia ai sensi del D. Lgs. n. 504/1995 all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Si invitano quindi i titolari di pubblici esercizi a controllare la regolarità della propria posizione e a richiedere eventualmente l’assistenza della Segreteria provinciale Fipe al numero di telefono 0575 350755 oppure scrivendo a cristiano.beligni@confcommercio.ar.it.
È infatti della massima importanza mettersi in regola, anche per evitare le sanzioni, che vanno da 500 a 3.000 euro.