Per il 2019 l’assegno di natalità, o bonus bebè, contiene una novità: una maggiorazione del 20% per il secondo figlio nato o adottato nel corso di quest’anno. L’ulteriore “premio” è stato introdotto dal decreto legge 119/2018 che ha anche prorogato il Bonus dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.
L’Inps, con una recente circolare, ha fornito i dettagli e i requisiti per fare domanda dell’assegno di natalità aumentato del 20%. Ecco quali:
- la maggiorazione viene riconosciuta per ogni figlio successivo al primo del genitore che chiede l’assegno, purché sia rispettato il requisito della convivenza;
- per ottenere la maggiorazione si considera “primo figlio”, anche adottivo, sia minorenne che maggiorenne, residente in Italia e convivente con il genitore richiedente;
- diversamente, non si considerano né come “primo figlio” né come “figlio successivo al primo” i minorenni in affidamento preadottivo o in affidamento temporaneo, in quanto la maggiorazione è stata prevista sulla base di rapporti di “filiazione”;
- in caso di parto gemellare avvenuto nello stesso giorno del 2019, se si tratta di un primo evento, la maggiorazione va riconosciuta per ogni figlio venuto alla luce successivamente al primo in ordine di tempo; se non si tratta di un primo evento, la maggiorazione spetta per tutti i gemelli;
- in caso di adozione plurima, ossia adozione di minorenni avvenuta nello stesso giorno del 2019, se si tratta di un primo evento, la maggiorazione va riconosciuta per ogni adottato venuto alla luce successivamente al primo in ordine di tempo. Se si tratta di adozione plurima di gemelli, la maggiorazione va riconosciuta per tutti i gemelli adottati tranne uno, a scelta del richiedente;
- in caso di adozione plurima avvenuta nello stesso giorno del 2019, se non si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza ha già avuto figli, anche adottivi), la maggiorazione va riconosciuta per ogni adottato, anche in caso di adozione di gemelli.
Per poter richiedere l’assegno di natalità, sia in caso di primo o secondo figlio, occorre presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) dove siano ricompresi nel nucleo familiare anche i dati del figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo per il quale si chiede il beneficio.
Pertanto, per la domanda di assegno non può essere utilizzata la DSU che, sebbene sia in corso di validità, sia stata presentata prima della nascita o dell’ingresso in famiglia.
Presentazione della domanda
La domanda di assegno deve essere presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo avvenuti tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019.
Se la domanda è presentata oltre i termini di 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda e non dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minore.
La circolare Inps prevede comunque un regime transitorio. Per le nascite, adozioni o affidamenti avvenuti tra il 1 gennaio 2019 ed il 15 marzo 2019, il termine di 90 giorni per la presentazione della domanda decorre dal 15 marzo 2019. Pertanto, in questi casi, il termine di 90 giorni per la presentazione scade il 13 giugno 2019.
La domanda di assegno deve essere inoltrata in via telematica e, di regola, una sola volta per ciascun figlio nato o adottato o in affidamento preadottivo. In alternativa può essere consegnata a mano o spedita in originale alla struttura Inps territorialmente competente.
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Assegno di natalità: importi e durata
Istituito nel 2014 l’assegno di natalità o bonus bebè è un contributo economico erogato mensilmente dall’Inps e per un anno dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del minore, adottato o in affido preadottivo.
La domanda può essere presentata dal genitore, o anche affidatario, in possesso di:
- valore Isee non superiore a 25.000 euro;
- residenza in Italia ;
- convivenza con il minore ;
- cittadinanza Italiana o comunitaria .
Il bonus è esteso agli stranieri titolari di carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro; carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro.
Importi
Nel caso in cui il valore ISEE minorenni non supera i 25.000 euro annui, l’importo ammonta a 80 euro al mese per un massimo di 12 mesi (960 euro annui, oppure 96 euro al mese (1.152 euro annui) con la maggiorazione del 20%.
Se il valore ISEE non supera 7.000 euro annui l’importo sale a 160 euro al mese per un massimo di 12 mesi (1.920 euro annui) ovvero 192 euro (2.304 euro annui) con la maggiorazione.
Ad ogni modo, la durata massima di erogazione dell’assegno è di 12 mensilità.
Per qualsiasi problematica attinente l’argomento trattato, o per altra questione di natura previdenziale, il Patronato 50&PiùEnasco offre tutta la consulenza e l’assistenza necessarie.