Pensione anticipata: quali possibilità per le donne nel 2019?





















Il decreto pensioni (n. 4 del 28 gennaio 2019) è intervenuto su alcune misure che riguardano direttamente il pensionamento femminile.


Il riferimento è alla proroga di un anno dell’Ape social e al ripristino di opzione donna oltre alla misura “unisex “di quota 100.


Diviene allora interessante ricostruire una mappa della previdenza “in rosa” ricordando come nel 2018 si è perfezionato il percorso di armonizzazione dei requisiti di pensionamento uomini-donne.


Pensione di vecchiaia e pensionamento anticipato


Partendo dalla pensione di vecchiaia il doppio requisito anagrafico e contributivo è rappresentato dai 67 anni di età, frutto dell’incremento dal 1° gennaio 2019 all’adeguamento alla speranza di vita, e 20 anni di contributi.


Per accedere al pensionamento anticipato è necessario avere, alla luce del decreto, 41 anni e 10 mesi per le donne.Si conferma tale requisito fino al 31 dicembre 2026.


In parziale deroga a tale criterio, i soggetti che abbiano maturato il requisito in esame nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, hanno diritto al trattamento a decorrere dal 1° aprile 2019 (per i soggetti che abbiano conseguito il requisito prima del 2019, resta fermo il termine di decorrenza dal mese successivo a quello di maturazione).


Il decreto pensioni conferma poi a 41 anni di contributi, sempre con finestra trimestrale, il requisito per il pensionamento anticipato delle lavoratrici precoci.


Per essere consideratelavoratrici precoci occorre avere almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età, trovarsi in specifiche fattispecie ed essere iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria di base da una data precedente il 1° gennaio 1996.


Le fattispecie sono:


- stato di disoccupazione, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o (nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'articolo 7 della L. 604/1966) risoluzione consensuale, sempre che la relativa prestazione per la disoccupazione sia cessata integralmente da almeno tre mesi;


- svolgimento di assistenza, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, in favore del coniuge o di un parente di primo grado convivente, con handicap in situazione di gravità;


- riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, pari o superiore al 74%;


- svolgimento, al momento del pensionamento, da almeno 6 anni in via continuativa, in qualità di lavoratore dipendente, nell'ambito delle professioni indicate nell’allegato E, di attività lavorative per le quali sia richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltosa e rischiosa la loro effettuazione in modo continuativo (la determinazione delle caratteristiche specifiche di tali attività lavorative è demandata al decreto di cui al comma 202);


- soddisfacimento delle nozioni di lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, poste, ai fini pensionistici, dall’articolo 1, commi da 1 a 3, del D.Lgs. 67/2011.


 


Pensione anticipata quota 100


Anche le lavoratrici possono poi accedere al pensionamento anticipato con quota 100 al perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021, di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, anche cumulando i periodi assicurativi non coincidenti presenti in due o più gestioni tra quelle indicate dalla norma e amministrate dall’Inps, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorso il periodo previsto per l’apertura della finestra, diversificata in base al datore di lavoro ovvero alla gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.


In questo caso si applica la finestra trimestrale per le lavoratrici dipendenti del settore privato e autonome, semestrale per le lavoratrici del settore pubblico.


Opzione donna
Le lavoratrici che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2018, un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti, e di 59 anni se lavoratrici autonome, possono accedere alla pensione anticipata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.


Al predetto requisito anagrafico non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita.


Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.


In caso di pensionamento con opzione donna per percepire il trattamento occorre attendere dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti e diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.


Per il personale delle istituzioni scolastiche e delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) trova applicazione la speciale disciplina delle decorrenze (finestre) dei trattamenti pensionistici.


Infatti, per i soggetti che maturino i requisiti entro il 31 dicembre di un determinato anno, la decorrenza è posta rispettivamente dall'inizio dell'anno scolastico o accademico in cui ricadrà la suddetta data del 31 dicembre. In sede di prima applicazione, entro l’appena trascorso 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato poteva presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio dell’anno scolastico o accademico.


Ape social


E’ stata prorogata fino al 31 dicembre 2019 la sperimentazione dell’APE sociale.


Possono accedervi le lavoratrici con un'età anagrafica minima di 63 anni e in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:



  • Stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento (anche collettivo) dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. Lo stato di disoccupazione si configura anche nel caso di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il soggetto abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi;

  • per l'accesso all'APE sociale, è stata prevista una riduzione per le donne di 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (APE sociale donna).

  • soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, a condizione di possedere un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

  • soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile) e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

  • lavoratrici dipendenti al momento della decorrenza dell'APE sociale, che svolgono specifiche attività lavorative "gravose" (indicate negli appositi Allegati) da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.


 


Con opzione donna assegno più magro del 25-30%


Il pensionamento anticipato con opzione donna comporta il passaggio al sistema di calcolo totalmente contributivo.Questo significa una decurtazione media sull'assegno pensionistico che potrebbe oscillare intorno al 25-30% rispetto a quanto si sarebbe potuto ottenere con il sistema di calcolo misto. Il taglio è, tuttavia, molto variabile a seconda dell'età della lavoratrice e dalle caratteristiche di retribuzione ed anzianità contributiva maturata alla data di accesso al regime sperimentale opzione donna.


Le interessate possono rivolgersi al Patronato 50&PiùEnasco    per ottenere una consulenza  puntuale   e la scelta più opportuna   .













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