Obbligo di dichiarazione MOCA





















Le imprese che producono, trasformano, distribuiscono o importano materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti (MOCA) hanno l’obbligo di fare un’apposita comunicazione all’autorità sanitaria territorialmente competente, ai sensi dell'art 6 del decreto legislativo 
10 febbraio 2017 n. 29.


La comunicazione deve essere inoltrata tramite piattaforma web  http://www.suap.toscana.it/star


L’obbligo è in vigore dal 02.04.2017, ovvero dall’entrata in vigore del D. Lgs. 29/2017, e vale sia per le nuove attività che per quelle già esistenti prima di quella data. Ne sono esclusi solo gli stabilimenti in cui si svolge solo l’attività di distribuzione al consumatore finale e gli utilizzatori di MOCA, ossia coloro che non operano alcuna trasformazione del prodotto, ma si limitano ad usarlo tale e quale per la propria attività.


La violazione dell’obbligo comporta sanzioni ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.Lvo 29/2017. Si va da un minimo di 1.500 € sino a massimi di 60.000 € (sanzione massima per non rispetto degli obblighi di rintracciabilità stabiliti all'art. 17 del Reg. CE 1935/04) o 80.000 € (cessione di sostanze pericolose per la salute umana). In caso di violazioni ritenute lievi, l'organo di controllo procede ad una diffida a regolarizzare la violazione entro i termini previsti, che può concludersi con l'estinzione del procedimento senza sanzioni.


Per informazioni: Confcommercio Arezzo (Liala Basagni), tel. 0575350755 – liala.basagni@confcommercio.ar.it













Condividi: