Ricordiamo in sintesi cosa prevede questo beneficio e quali sono le sue caratteristiche. La legge prevede che per l’assistenza a persona disabile si può godere, oltre alle provvidenze dei permessi e del trasferimento disciplinate dall’art. 33 della legge n. 104 del 1992, anche del congedo straordinario.
Il congedo straordinario spetta solo per l’assistenza a persona in condizioni di disabilità grave, debitamente accertata, che si ravvisa solo in presenza di una minorazione, «singola o plurima», che «abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione» (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992).
Durata e retribuzione del congedo
Il congedo non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa (art. 42, comma 5-bis, del d.lgs. n. 151 del 2001), e si configura come un periodo di sospensione del rapporto di lavoro, coperto da contribuzione figurativa.
Il congedo straordinario è retribuito con un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento. L’indennità e la contribuzione non possono superare «un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale», importo che è «rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2011, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati» (art. 42, comma 5-ter, primo e secondo periodo, del d.lgs. n. 151 del 2001). Così come per i permessi previsto dalla L.104/93, il congedo straordinario, non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona (art. 42, comma 5-bis, terzo periodo, del d.lgs. n. 151 del 2001) e delinea una precisa gerarchia dei beneficiari (art. 42, comma 5).
Le novità introdotte dalla Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale ha recentemente stabilito che, in mancanza di altri famigliari gerarchicamente legittimati a godere del beneficio, ha diritto al congedo straordinario per assistere il genitore con grave handicap anche il figlio non convivente con lui al momento della presentazione della richiesta del congedo.
Si tratta di una novità rispetto a quanto stabilito dall’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, che subordina al requisito della pregressa convivenza la concessione del congedo straordinario retribuito. La Corte ha dunque stabilito l’illegittimità costituzionale di questo punto, con la sua Sentenza n. 232 del 2018.
Come chiarito dalla Corte Costituzionale infatti nel momento in cui un figlio non convive con il proprio genitore, non gli resta che chiedere il congedo straordinario, per poterlo assistere continuativamente, se non è presente un altro famigliare in grado di fornire il suo supporto. Del resto "le necessità che, secondo il moderno dispiegarsi dell'esistenza umana, conducono i figli ad allontanarsi dalla famiglia d'origine non potrebbero in nessun caso ostacolare la concreta attuazione dell'inderogabile principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost., attuazione che ben potrebbe essere garantita mediante l'imposizione di un obbligo di convivenza durante la fruizione del congedo".
Chi, nell'ordine, può richiederlo
- Il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente
- padre o madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell’unione civile convivente;
- figlio convivente della persona disabile, esclusivamente nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti
- fratello o sorella convivente della persona disabile, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti
- parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile , nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti
- con la sentenza della corte costituzionale 232/2018 anche il figlio che, al momento della presentazione della richiesta del congedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che tale convivenza successivamente instauri, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, del padre e della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l'ordine determinato dalla legge.
Chi non può richiederlo
- i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari
- i lavoratori parasubordinati
- i lavoratori agricoli giornalieri
- i lavoratori autonomi
- i lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale, durante le pause di sospensione contrattuale
- i lavoratori a domicilio
ATTENZIONE!
Esempi di parentela e affinità
Quando è di primo, di secondo e di terzo grado? Alcune casistiche:
- c’è parentela di primo grado con i genitori e i figli; di secondo grado con i nonni, i nipoti (figli dei figli) e i fratelli/sorelle; di terzo grado con i bisnonni, i pronipoti (figli dei nipoti di 2° grado), i nipoti (figli dei fratelli/sorelle) e gli zii (fratelli/sorelle dei genitori)
- c’è affinità di primo grado con i suoceri, il genero e la nuora; di secondo grado con i nonni del coniuge, i fratelli/sorelle del coniuge; di terzo grado con i bisnonni del coniuge, i nipoti (figli dei fratelli/sorelle del coniuge) e gli zii (fratelli/sorelle dei genitori del coniuge).
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