Dal prossimo 1° gennaio 2019 ci sarà l’adeguamento dell’aspettativa di vita di 5 mesi, che si tradurrà in un innalzamento dell’età per la pensione di vecchiaia a 67 anni e per la pensione anticipata un incremento contributivo a 43 anni e 3 mesi per gli uomini mentre per le donne a 42 anni e 3 mesi, salvo modifiche introdotte dal Parlamento.
Per molti lavoratori invece, l’età resterà quella attuale: 66 anni + 7 mesi. E se si chiede la pensione anticipata la contribuzione resta ferma a 42 anni + 10 mesi, e se donne un anno in meno. Infatti nessun aumento di cinque mesi dell’età minima per avere la pensione di vecchiaia e del requisito contributivo minimo per avere la pensione anticipata. È questo il beneficio che spetta alle persone che svolgono lavori gravosi e usuranti.
Si tratta di lavoratori che svolgono attività per i quali lo scatto di cinque mesi dell’età, legato alla speranza di vita, viene congelato fino all’anno 2020.
Occorre avere determinati requisiti per evitare l’aumento:
- Attività gravose: da almeno 7 anni nell’arco dei 10 anni precedenti la pensione, con versamento di contributi per almeno 30 anni, senza avere chiesto l’Ape sociale.
- Attività usuranti: da almeno 7 anni negli ultimi 10, oppure dalla metà della vita lavorativa, con versamento di contributi per almeno 30 anni).
Per rientrare nella platea dei lavoratori gravosi bisogna appartenere a una delle 15 categorie indicate nell’allegato B della legge 205/2017, mentre gli usuranti sono previsti dalla legge 67/2011.
Per ottenere la dispensa, il decreto ministeriale dello scorso 18 aprile 2018 pubblicato in GU il 15 Giugno 2018 prevede che il lavoratore debba produrre un'apposita istanza telematica all'Inps corredandola con una dichiarazione del datore di lavoro comprovante i periodi di attività lavorativa svolta alle proprie dipendenze e la loro collocazione temporale (similmente a quanto accade per l'accesso all'ape sociale).
Alla data attuale, tuttavia, l'Istituto di previdenza non ha ancora fornito le istruzioni e messo a disposizione il canale per la presentazione della relativa istanza. Un ritardo che inizia a farsi sentire considerando l'avvento dell'anno nuovo. Tra i chiarimenti che l'Inps dovrà emanare c'è anche quello relativo alla valutazione del requisito dei 30 anni di contributi, in particolare, dovrà essere specificato se il lavoratore possa far valere tutta la contribuzione versata a prescindere dalla gestione previdenziale presso la quale è stata accreditata, al pari di quanto previsto per l'accesso all'ape sociale.
LAVORI GRAVOSI
- operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia, della manutenzione degli edifici;
- conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
- conciatori di pelle e pellicce;
- conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
- conduttori di mezzi pesanti e camion;
- personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzati in turni;
- addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
- insegnanti della scuola d'infanzia ed educatori degli asili nido;
- facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
- personale non qualificato addetto a servizi di pulizia;
- operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
- lavoratori marittimi;
- pescatori;
- operai agricoli;
- lavoratori siderurgici.
LAVORI USURANTI
- lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continutià;
- lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
- lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
- lavori in cassoni ad aria compressa;
- lavori svolti da palombari;
- lavori ad alte temperature: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2 fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
- lavorazioni del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
- lavori espletati in spazi ristretti: con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, ripèarazione e manutenziona navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
- lavori di asportazione dell'amianto: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità;
- lavoratori notturni;
- addetti alla catena di montaggio;
- conducenti di autoveicoli di capienza non inferiore a nove posti adibiti a trasporto pubblico collettivo.
In evidenza:
Se il datore ha cessato l’attività è sufficiente una autocertificazione
Nel caso in cui il datore di lavoro non sia più reperibile - ad esempio perché ha cessato l'attività - e dunque non possa rendere alcuna dichiarazione relativa al rapporto di lavoro, il lavoratore può produrre una autocertificazione attestante i periodi di attività lavorativa svolti (in tal caso sarà l'Ispettorato Nazionale del Lavoro a compiere le necessarie verifiche ispettive).
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