Questo significa che gli imprenditori che avessero effettuato pagato maggiorazioni illegittime possono ora presentare apposite istanze di rimborso da indirizzare al Comune entro il termine perentorio di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
Lo ha ribadito il Ministero dell’Economia e delle Finanze spiegando che la data del 26 giugno 2012 segna l’entrata in vigore del D.L. n. 83 del 2012, con il quale è stata espressamente abrogata la norma che attribuiva ai Comuni il potere di disporre gli aumenti tariffari (art. 11, comma 10, L. n. 449/1997).
La risoluzione di fatto chiude un lungo dibattito interpretativo, sorto già all’indomani della modifica normativa citata, circa la sopravvivenza delle maggiorazioni adottate dai Comuni per gli anni successivi al 2012.
Per spiegare meglio: una delibera approvativa o confermativa delle maggiorazioni adottata entro il 26 giugno 2012, legittima la richiesta di pagamento delle stesse da parte dell’ente locale; devono invece ritenersi illegittime tutte le maggiorazioni comunali adottate successivamente, essendo stata in quella data abrogata la norma che legittimava i Comuni a disporre gli aumenti.
In altri termini, dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 83/2012, tutti gli atti di proroga impliciti od espliciti che comportano un aumento in tale ambito devono ritenersi illegittimi, essendo contra legem la proroga di una maggiorazione non più esistente. Come anticipato, le imprese che avessero ottemperato al pagamento dell’imposta illegittimamente maggiorata hanno diritto al rimborso della stessa presentando al Comune apposita istanza.
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