Pensioni d’invalidità Inps e rendita Inail





















In caso di invalidità è possibile accedere a riconoscimenti diversi, che daranno diritto a provvidenze economiche differenti, secondo la tipologia di accertamento effettuato: quelli che possono essere richiesti per invalidità civile e quelli a cui è possibile accedere solo nel caso in cui si svolga attività lavorativa.


Per invalidità civile s’intendono gli accertamenti a cui hanno diritto tutte le persone disabili, senza limiti di età e indipendentemente dallo svolgimento di un’attività lavorativa. In questo caso per ottenere le prestazioni economiche non è necessario avere una determinata anzianità contributiva poiché si tratta di prestazioni assistenziale, ossia quelle vengono concesse a solo titolo della patologia o menomazione. Gli accertamenti, in questo caso, vengono effettuati dalle ASL, con successiva verifica da parte della commissione medico legale dell’Inps, e gli eventuali benefici economici spettanti sono considerati  prestazioni assistenziali.


Per inabilità lavorativa, invece, s’intende gli accertamenti che possono essere richiesti soltanto da parte dei lavoratori invalidi. Tali accertamenti debbono essere effettuati dagli enti previdenziali di appartenenza. In questo caso i benefici economici spettanti rientrano tra le prestazioni denominate previdenziali poiché sono legate ad una posizione assicurativa e contributiva dell’interessato.
Per quanto riguarda gli enti previdenziali (Inps/ex Inpdap) per presentare domanda di riconoscimento dell’inabilità è necessario essere in possesso di un minimo di anni di contribuzione.


Per le prestazioni economiche e diversi benefici erogati dall’Inail, invece, non è necessario essere in possesso di nessuna anzianità contributiva dal momento che l’Inail è un’assicurazione che tutela i lavoratori contro i danni fisici ed economici dovuti ad infortuni sul lavoro e malattie professionali, ossia quelli derivanti dalla stessa attività lavorativa. In altre parole, l’Inail può intervenire, per esempio, anche nel caso in cui l’infortunio o malattia professionale accada o si manifesti in qualunque momento, indipendentemente del tempo trascorso dalla data di inizio del lavoro e il momento dell’evento lesivo.


Incompatibilità e incumulabilità
Considerando quanto sopra esposto, dal momento che è possibile accedere a diversi accertamenti e riconoscimenti per invalidità, gli stessi possono dar luogo ad alcune forme di incompatibilità o incumulabilità, sia per quanto concerne le visite di accertamento sia per i relativi benefici economici spettanti.


A questo punto è importate chiarire cosa comporta l’incompatibilità e l’incumulabilità.


Per incompatibilità s’intende l’impossibilità di effettuare due accertamenti da parte di enti diversi, per la stessa patologia o menomazione e, di conseguenza, di percepire i trattamenti economici spettanti per ogni tipologia di accertamento; per esempio accertamento Inail e d’invalidità civile per la stessa patologia. Quando si verifica una di queste condizioni è necessario (ove possibile) optare per la prestazione che si ritiene più conveniente.


Si parla di incumulabilità, invece, quando si ha la possibilità di avere due accertamenti e riconoscimenti diversi per la stessa causa invalidante, ma non si ha diritto al cumulo delle singole prestazioni economiche relative ad ogni riconoscimento.


Pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità Inps


Secondo la normativa in vigore dal 1° settembre 1995 la pensione di inabilità, così come l’assegno ordinario d’invalidità, concesso ed erogato dall’Inps, non sono cumulabili con la rendita vitalizia Inail, se riferita allo stesso evento o causa, fino a concorrenza della rendita stessa.


Infatti, l’art. 1, comma 43 della Legge 8 agosto 1995, n. 335stabilisce che: “Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l’assegno ordinario di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, liquidati in conseguenza di un infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti”.


Pertanto, è possibile avere un riconoscimento di pensione di inabilità o assegno ordinario d’invalidità e, contemporaneamente uno Inail per lo stesso evento o causa, ma i benefici economici spettanti non saranno cumulabili. Per esempio, nel caso di un grave infortunio sul lavoro (INAIL), che precluda la possibilità di continuare a svolgere un’attività lavorativa, può essere presentata domanda di accertamento sia Inail che Inps; nel caso venga riconosciuta una rendita e, contemporaneamente,  la pensione di inabilità le due prestazioni non saranno cumulabili. Infatti, quando l’inabilità è causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale la pensione sarà corrisposta soltanto per la parte eventualmente eccedente l'ammontare della rendita. 


Assegno mensile per assistenza personale e continuativa


Coloro a cui è stata riconosciuta dall’INPS l’inabilità lavorativa, possono ottenere l’assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa (assegno di accompagnamento), se si trovano nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure hanno bisogno di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (art. 5, comma 1, Legge 222/84/ Circolare INPS 28 maggio 1987, n. 139). 
Tuttavia, l’assegno Inps è incompatibile con l’assegno mensile di assistenza personale e continuativa (assegno di accompagnamento) corrisposto dall’INAIL (art. 5, comma 1, lett. b), Legge 222/84).


Cosa s’intende per “non dipende dallo stesso evento o causa
La  stessa persona già dichiarata invalida per causa di guerra, lavoro (Inail) o per causa di servizio, può richiedere l’accertamento per ottenere un riconoscimento dii invalidità civile solo qualora subentri una menomazione non attribuibile a dette cause, neppure sotto il profilo dell’aggravamento o dell’interdipendenza con la patologia che ha determinato il riconoscimento diverso dall’invalidità civile. In altre parole, perché possa coesistere un riconoscimento per invalidità civile e un riconoscimento INAIL, per causa di servizio o guerra, le infermità non devono derivare dalla stessa patologia o menomazione che ha determinato il riconoscimento diverso da quello d’invalidità civile (Inail, per causa di guerra o servizio).


PENSIONE AI SUPERSTITI E RENDITA INAIL


Pensione diretta
E’ considerata pensione diretta di reversibilità quando il lavoratore, al momento del decesso, era già titolare di pensione di vecchiaia, anticipata (ex pensione di anzianità) o di inabilità lavorativa (Inps/ex Inpdap).


Le pensioni ai superstiti, con decorrenza dal 1° luglio 2000, sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata dall’INAIL. Le pensioni con decorrenza anteriore al 1° luglio 2000 che, per effetto della legge 335 del 1995 di riforma del sistema pensionistico sono state sospese o ridotte, non possono essere cumulate con le rendite INAIL fino alla data del 30 giugno 2000. Dal 1° luglio 2000 sono cumulabili con la rendita vitalizia.


Pensione indiretta


Viene chiamata pensione indiretta poiché si tratta di un trattamento concesso ai superstiti in caso di morte di un lavoratore assicurato, non ancora titolare di pensione. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore fosse stato in possesso dei requisiti per ottenere la pensione, ma fosse deceduto prima di ottenerla oppure la pensione fosse in corso di liquidazione, i superstiti avranno diritto alla pensione di reversibilità, denominata “pensione indiretta”.


Per questo trattamento pensionistico valgono gli stessi requisiti e presupposti già indicati per la pensione diretta di reversibilità: aventi diritto, quote, limiti di reddito, trattenute, incompatibilità, importo, decorrenza, ecc.


Pensione di inabilità da esposizione all'amianto


 


L’art. 6 del decreto attuativo stabilisce che la pensione di inabilità, (liquidata ai sensi del menzionato articolo 1, comma 250), non è cumulabile con la rendita diretta erogata dall’INAIL per lo stesso evento invalidante.  A tal fine, accertati i requisiti, viene verificato dall’INAIL che non sia stata liquidata una rendita diretta per lo stesso evento invalidante né sia stata presentata domanda per ottenerla.


La pensione di inabilità è, invece, cumulabile con l’erogazione dell’indennizzo in capitale della menomazione dell’integrità psico-fisica, previsto dall’articolo 13 de decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38 derivante da una delle patologie in questione, per danni compresi tra il 6% e il 15%.
Se la rendita viene riconosciuta per lo stesso evento invalidante dopo avere acquisito la titolarità della pensione di inabilità, quest’ultima viene sospesa e devono essere recuperati i ratei di pensione eventualmente pagati nel periodo di erogazione della rendita stessa.


Box in evidenza.....


Infortuni e malattie professionali Inail


DENUNCE DI INFORTUNIO
Nei primi nove mesi del 2018 i casi di infortunio denunciati all’Inail sono stati 469.008, in diminuzione dello 0,5% rispetto all’analogo periodo del 2017. I dati rilevati allo scorso 30 settembre hanno evidenziato, a livello nazionale, una diminuzione dei casi avvenuti in occasione di lavoro, passati da 401.474 a 398.759 (-0,7%), mentre quelli in itinere, avvenuti cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il posto di lavoro, hanno fatto registrare un incremento pari allo 0,3%, da 70.044 a 70.249.
CASI MORTALI
Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all’Istituto nei primi nove mesi di quest’anno sono state 834, 65 in più rispetto alle 769 denunciate nel 2017 tra gennaio e settembre (+8,5%). L’aumento è dovuto soprattutto all’elevato numero di decessi avvenuti lo scorso mese di agosto rispetto all’agosto 2017 (109 contro 65), alcuni dei quali causati da incidenti “plurimi”, ovvero quelli che causano contemporaneamente la morte di due o più lavoratori.
DENUNCE DI MALATTIA PROFESSIONALE
Dopo la diminuzione registrata nel corso di tutto il 2017, in controtendenza rispetto al costante aumento degli anni precedenti, nei primi nove mesi di quest’anno le denunce di malattia professionale protocollate dall’Inail sono tornate ad aumentare, anche se a un ritmo sempre più decrescente nelle diverse rilevazioni mensili. Al 30 settembre scorso l’incremento si è attestato al +1,8% (pari a 771 casi in più rispetto allo stesso periodo del 2017, da 43.312 a 44.083).


Per qualsiasi problematica attinente l’argomento trattato, o per altra questione di natura previdenziale, il Patronato 50&PiùEnasco offre tutta la consulenza e l’assistenza necessarie.


Per maggiori info contatta l'ufficio Enasco di Arezzo allo 0575 354292 o invia una mail a enasco.ar@enasco.it













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