La posizione contributiva dei dipendenti iscritti alle gestioni pubbliche confluite nell'Inps, può essere sistemata anche dopo il 1° gennaio 2019.
Questa data ha un grande rilievo per i rapporti fra Inps e datori di lavoro pubblici, perché mutano le conseguenze del mancato pagamento contributivo accertato dall’Istituto.
Nei mesi scorsi, è bene ricordarlo, la faccenda ha destato grande preoccupazione soprattutto tra coloro che rischiavano di non trovarsi nel proprio estratto conto contributivo tutti i periodi a suo tempo lavorati e intendano chiederne il pieno riconoscimento.
Dopo mesi di silenzio, l’Inps, il 14 agosto scorso, ha chiarito che la posizione assicurativa potrà essere sistemata anche dopo il 1° gennaio 2019: il 31 dicembre 2018, a differenza di quanto in un prima tempo poteva intendersi, non costituisce infatti un termine “decadenziale”.
Quindi i lavoratori pubblici potranno presentare, anche successivamente a tale data, un’eventuale richiesta di variazione della posizione assicurativa, ottenendo il pieno riconoscimento di tutti i periodi lavorativi, senza alcun rischio di prescrizione.
Il 31 dicembre 2018, infatti, non deve essere considerato come la data ultima entro cui l’iscritto/dipendente pubblico può chiedere la variazione della propria posizione assicurativa, ma come il termine che consente al datore di lavoro pubblico di continuare ad applicare la precedente prassi consolidata nella Gestione dell’ex INPDAP che individuava la data di accertamento del diritto alla contribuzione di previdenza e assistenza, come giorno dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione.
A maggior chiarimento, va evidenziato che, i flussi di denuncia che perverranno all’INPS dal 1° gennaio 2019 saranno gestiti secondo le nuove indicazioni; i datori di lavoro pubblici potranno quindi continuare ad aggiornare le posizioni assicurative dei dipendenti, ma per i flussi trasmessi dal 1° gennaio 2019 dovranno sostenere un onere calcolato secondo le indicazioni della circolare Inps 169/2017 (ossia sarà obbligato a sostenere l’onere del trattamento di quiescenza riferito a periodi di servizio per cui è intervenuta la prescrizione, utilizzando come base di calcolo il criterio della rendita vitalizia).
Pertanto, i lavoratori pubblici possono, anche successivamente al 31 dicembre 2018, presentare richiesta di variazione della posizione assicurativa e, qualora vogliano verificare la propria posizione assicurativa per verificarne la correttezza o in caso lacune o incongruenze, possono chiedere la variazione RVPA, istanza per la quale non è previsto alcun termine perentorio.
BOX IN EVIDENZA
Per gli insegnanti la scadenza resta al 31/12/2018
L’unica eccezione è costituita dagli iscritti alla Cassa Pensioni Insegnanti (CPI), ossia gli insegnanti delle scuole primarie paritarie (pubbliche e private), gli insegnanti degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell'infanzia comunali (non rientrano in questa categoria, invece, i docenti MIUR); per tale fattispecie, per evitare che gli stessi cadano in prescrizione, la Richiesta Variazione Posizione Contributiva (RVPA) al fine di ottenerne il riconoscimento va fatta entro il 31 dicembre 2018.
Per questi lavoratori, nell’ipotesi di prescrizione dei contributi, il datore di lavoro può sostenere l’onere della rendita vitalizia; nel caso in cui non vi provveda, il lavoratore dovrà pagare tale onere per vedersi valorizzato il periodo sulla posizione assicurativa.
L’Estratto conto riporta i dati anagrafici del lavoratore e i versamenti previdenziali suddivisi in:
- periodo di riferimento;
- tipologia di contributi (da lavoro dipendente, servizio militare ecc.);
- contributi utili espressi in giorni, settimane o mesi, sia per il calcolo della pensione che per il raggiungimento del diritto;
- retribuzione o reddito;
- riferimenti del datore di lavoro;
- eventuali note.
Per gli iscritti con periodi ante 1993, non vengono evidenziati i dati relativi alle retribuzioni per tali periodi. La loro mancanza o la loro effettiva consistenza non deve essere segnalata in richiesta di variazione.
Sul sito dell’Inps, ecco le principali casse a cui possono essere iscritti i dipendenti pubblici ai fini pensionistici. Ad oggi, si prevede la seguente suddivisione:
- CTPS per la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato;
- CPDEL per la Cassa Pensioni dei Dipendenti degli Enti Locali;
- CPUG per la Cassa Pensioni degli Ufficiali Giudiziari;
- CPI per la Cassa Pensioni degli Insegnanti;
- CPS per la Cassa Pensioni dei Sanitari.
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