Decreto Dignità, via libera dal Senato. Cosa cambia con la nuova legge.





















L’Assemblea di Palazzo Madama, nella seduta del 7 agosto 2018 ha licenziato in via definitiva il DDL di conversione del decreto Dignità (D.L. 12 luglio 2018, n. 87), recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, che ora diventa legge si avvia ad essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.


Il provvedimento è articolato in quattro capi concernenti misure urgenti in materia contrasto al precariato, contrasto alla delocalizzazione delle imprese e salvaguardia dei livelli occupazionali, contrasto alla ludopatia, semplificazione fiscale.


In sede di conversione del decreto sono state introdotte alcune modifiche rispetto ai contenuti in materia di lavoro previsti dal provvedimento iniziale (si veda l’articolo dello scorso 17 luglio  http://www.confcommercio.ar.it/notizie/dettaglio-notizia/contratto-a-tempo-determinato-cosa-cambia.html )


In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto, si riportano le principali modifiche intervenute in materia di lavoro.


 


Contratti a tempo determinato


Se il contratto a termine supera i 12 mesi e non sono indicate le causali, il contratto si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato. 


La trasformazione del rapporto a tempo indeterminato si applica anche in caso di violazione delle disposizioni relative alla specificazione delle causali nelle proroghe e nei rinnovi dei contratti a termine


È previsto un periodo transitorio fino al 31 ottobre 2018 per l’applicazione delle nuove norme ai contratti a termine già in corso.


 


Proroga del bonus assunzioni stabili per under 35


ll bonus del 50% dei contributi per le assunzioni under 35 (con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti), che dal prossimo anno  sarebbe scattato solo per assunzioni di under 30, sarà esteso anche al 2019 e al 2020.


L’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro è riconosciuto per massimo 3 anni e con un tetto di 3.000 euro su base annua.


 


Tetto del 30% per i contratti a termine


I contratti a tempo determinato, compresi quelli in somministrazione, non possono superare il 30% dei contratti a tempo indeterminato nella stessa azienda.


 


Somministrazione lavoro


È escluso l'obbligo di intervallo tra un contratto e l'altro in caso di riassunzione (c.d. stop e go) per i contratti di somministrazione a tempo determinato ed è introdotto il reato di somministrazione fraudolenta (con multe di 20 euro al giorno per ciascun lavoratore coinvolto) quando il ricorso alla somministrazione di lavoro abbia come finalità l’elusione di norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore.


 


Voucher (prestazione occasionale “prestO”) per alberghi e strutture ricettive


Fermo restando il ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte degli utilizzatori autorizzati (settore agricolo ed Enti Locali), i nuovi voucher potranno essere utilizzati anche dalle aziende alberghiere e dalle strutture ricettive operanti nel settore del turismo che impiegano fino a otto lavoratori, per pagare le prestazioni rese da:



  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità

  • studenti under 25

  • disoccupati

  • percettori di prestazioni di sostegno al reddito


 


Indennità di licenziamento


Vengono aumentate le indennità in caso di offerta conciliativa per i licenziamenti illegittimi da contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti.


Le  mensilità minime da corrispondere non potranno essere inferiori a 3, le massime non potranno essere superiori a 27.


Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile contattare l’Ufficio Paghe della Confcommercio di Firenze (Luana Cavigli) al numero di telefono 0575 350755 o alla mail luana.cavigli@confcommercio.ar.it


Per approfondire



  • Scarica il DDL 741 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018,n.87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” 

  • Scarica il testo di conversione con le modifiche

















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