Rinvio obbligo fatturazione elettronica, restano i pagamenti tracciabili





















Come è noto , l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica per la vendita di carburanti a soggetti titolari di partita IVA presso gli impianti stradali di distribuzione, è stato prorogato al 1° gennaio 2019.

Tuttavia, a partire dal 1° Luglio 2018, i costi d’acquisto del carburante saranno deducibili e la relativa IVA sarà detraibile se gli acquisti saranno effettuati esclusivamente mediante mezzi di pagamento tracciabili. Pertanto, i soggetti passivi Iva che, dal 1° Luglio 2018, effettuano acquisti di carburante potranno certificare l’acquisto attraverso la scheda carburante, sino al 31 Dicembre 2018, sempre utilizzando mezzi di pagamento tracciabili o attraverso il solo pagamento con mezzi elettronici tracciabili.
 


 


Ecco le possibilità di acquisto del carburante dal 1° Luglio 2018



I soggetti IVA che, dal 1° Luglio 2018, effettuano acquisti di carburante per autotrazione, si prospettano diverse possibilità, tutte fiscalmente valide. Più precisamente, è possibile scegliere tra:
 



  1. la fattura elettronica (sempre che il gestore sia attrezzato ad emetterla);

  2. la scheda carburante;

  3. il pagamento con strumenti tracciabili.
     



  1. Emissione della fattura elettronica


Il soggetto IVA all’atto del rifornimento -saldato con gli strumenti tracciabili di cui si è detto sopra- può comunque chiedere l’emissione della fattura elettronica. Ciò, chiaramente, solo se il gestore dell’impianto è già tecnicamente attrezzato per il rilascio del documento informatico.

2. Utilizzo della scheda carburante
La seconda possibilità che ha il contribuente è quella di continuare ad utilizzare la scheda carburante sino al 31 Dicembre 2018. A tale proposito, però, va fatta una importante precisazione: poiché la norma sull'obbligo dei pagamenti tracciabili, ai fini della detraibilità/deducibilità, non ha subito slittamenti, dal 1° Luglio 2018 non è più possibile effettuare pagamenti in contanti a fronte dell’utilizzo della scheda carburante. O meglio: se si effettuano pagamenti dei rifornimenti in contanti, anche se si utilizza la scheda carburante, non sarà possibile detrarre l’IVA o dedurre il costo ai fini fiscali.

3. Utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili
La terza opzione, appunto, è quella di servirsi solo dei pagamenti tracciabili, accantonando definitivamente la scheda carburante: si possono utilizzare, ai fini della certificazione fiscale dei costi per carburanti, i documenti (ricevute ed estratti conto bancari) attestanti dei pagamenti fatti con gli strumenti tracciabili (bancomat, carte di credito, etc.).
 


Per ulteriori informazioni, la invitiamo a contattare i nostri uffici:


 segreteria Fnaarc - Confcommercio Arezzo


sig. Luca Biagiotti


☎️ 0575 350755


✉️ luca.biagiotti@confcommercio.ar.it













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