La fattura elettronica nelle cessioni di carburante per autotrazione ai titolari di partita Iva diventerà obbligatoria solo a partire dal 1° gennaio 2019, quando l’emissione del documento digitale si estenderà a tutte le operazioni tra privati. Slitta quindi di sei mesi la scadenza del 1° luglio 2018 fissata in precedenza. Lo ha stabilito il D.L. del 28 giugno 2018 con l’intento di permettere il pieno adeguamento alla nuova disciplina da parte degli impianti di distribuzione.
Resta invece confermato , a partire dal 1° luglio 2018, l’obbligo per imprese e professionisti titolari di partita Iva di pagare i rifornimenti di carburante in maniera tracciata (ovvero con carte di credito, carte di debito o carte prepagate, bonifico bancario o postale, assegni…) ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell’Iva.
Sempre a partire dal 1° luglio 2018 agli esercenti di impianti di distribuzione carburanti spetta un credito di imposta – utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione – pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse da operatori finanziari.
Per qualsiasi chiarimento, è possibile contattare la segreteria provinciale FIGISC-Confcommercio (Massimiliano Micelli), al numero di telefono 0575 742787 oppure scrivere a massimiliano.micelli@confcommercio.ar.it