Diventa sempre più difficile raggiungere il traguardo pensionistico. Dal 2019, infatti, in seguito all’emanazione del Decreto direttoriale del 5 dicembre 2017, i requisiti di accesso alle pensioni aumentano di ulteriori 5 mesi per l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita. Tutte le caratteristiche principali sono state illustrate dall’Inps in una recente circolare. Ecco cosa cambia per ogni specifica prestazione.
PENSIONE DI VECCHIAIA (requisito anagrafico per tutti i soggetti iscritti all’Ago, ai fondi sostitutivi e alla gestione separata)
Anno : dal 1° gennaio 2019 / al 31 dicembre 2020
Età pensionabile: 67 anni
Anno: dal 1° gennaio 2019 / al 31 dicembre 2020
Età pensionabile: 67 anni + adeguamento speranza di vita
Per quei soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, (pensioni contributive pure) l’adeguamento all’incremento della speranza che consente l’accesso alla pensione di vecchiaia con un’anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni dal 1° gennaio 2019, si perfeziona al raggiungimento dei 71 anni.
PENSIONE ANTICIPATA
Anno: dal 1° gennaio 2019 / al 31 dicembre 2020
Uomini: 43 anni e tre mesi (2249 settimane)
Donne: 42 anni e tre mesi (2197 settimane)
Anno: dal 1° gennaio 2021
Uomini: 43 anni e tre mesi (2249 settimane) + adeguamento a.v.
Donne: 42 anni e tre mesi (2197 settimane) + adeguamento a.v
Per i soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, l’adeguamento consente l’accesso alla pensione anticipata con almeno venti anni di contribuzione effettiva e con il requisito del c.d. importo soglia mensile e che, dal 1° gennaio 2019, si perfeziona al raggiungimento dei 64 anni.
Lavoratori precoci
Il requisito per la pensione anticipata per i lavoratori precoci è pari a:
- per il 2019 e 2020: 41 anni e 5 mesi per il 2019 e 2020;
- per il 2021 e 2022: 41 anni e 5 mesi a cui si aggiungerà l’adeguamento alla speranza di vita dal 2021.
Pensioni di anzianità con il sistema delle c.d quote
Per il biennio 2019-2020, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle c.d. quote, devono possedere un’anzianità contributiva di almeno:
- 35 anni di contributi e 62 anni di età anagrafica, fermo restando il raggiungimento di quota 98, se lavoratori dipendenti pubblici e privati;
- età anagrafica minima di 63 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 99, se lavoratori autonomi iscritti all’INPS.
Pensionamento del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco
1. Pensione di vecchiaia
A decorrere dal 1° gennaio 2019, i limiti di età previsti in relazione alla qualifica o grado di appartenenza sono incrementati di 12 mesi rispetto al limite ordinamentale.
Restano in ogni caso fermi il regime delle decorrenze introdotto dall’articolo 12, commi 1 e 2, della legge n. 122 del 2010 (c.d. finestra mobile) e le indicazioni fornite con il messaggio n. 545 del 10 gennaio 2013.
2. Pensione di anzianità
A decorrere dal 1° gennaio 2019 l’accesso al pensionamento anticipato, fermo restando il regime delle decorrenze previsto dall’articolo 12, comma 2, della legge n. 122 del 2010, avviene con i seguenti requisiti:
- raggiungimento di un’anzianità contributiva di 41 anni, indipendentemente dall’età;
- raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 e in presenza di un’età anagrafica di almeno 54 anni;
- raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età anagrafica di almeno 58 anni.
PENSIONE IN TOTALIZZAZIONE (decreto legislativo n.42 del 2006)
PENSIONE DI VECCHIAIA
Anno: dal 1° gennaio 2019 / al 31 dicembre 2020
Età pensionabile: 66 anni
Anno: 1° gennaio 2021
Età pensionabile: 66 anni*
*requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
PENSIONE IN TOTALIZZAZIONE (decreto legislativo n.42 del 2006)
PENSIONE DI ANZIANITÀ
Anno: dal 1° gennaio 2019/ al 31 dicembre 2020
Età pensionabile: 41 anni
Anno: dal 1° gennaio 2021
Età pensionabile: 41 anni*
*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
ATTENZIONE!
Il calcolo della speranza di vita dal biennio 2021-2022
Per effetto dell’articolo 1, comma 146, della legge n. 205 del 2017, la variazione della speranza di vita relativa al biennio 2021-2022 è calcolata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nel biennio 2017-2018 e il valore registrato nell’anno 2016
Per il biennio 2023-2024 la variazione della speranza di vita è computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nel biennio 2019-2020 e la media dei valori registrati nel biennio 2017-2018.
La medesima norma stabilisce che, a decorrere dal 2021, gli adeguamenti biennali non possono in ogni caso superare i tre mesi.
Per non avere problemi al momento del pensionamento, rivolgiti per tempo al Patronato 50&PiùEnasco. Riceverai tutta l’assistenza necessaria per il controllo della tua posizione pensionistica. In caso di contributi non accreditati o periodi assicurativi scoperti, sarà possibile intervenire tempestivamente.
Scrivi alla mail: enasco.ar@enasco.it
Telefona al numero: 0575354292