Invalidità civile





















L’INPS, con messaggio n. 1217 del 20 marzo 2018, fornisce chiarimenti in merito alla decorrenza della prestazione economica di invalidità civile. I benefici economici spettanti agli invalidi civili, ciechi e sordi, decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario, ovvero dalla diversa successiva data eventualmente indicata dalle competenti commissioni sanitarie. Tuttavia, accade che l’interessato presenti la domanda di prestazione economica anche a distanza di anni dalla ricezione del verbale ma, in tal caso, l’Istituto ha evidenziato che la normativa vigente non prevede alcuna forma di decadenza connessa all’inerzia del potenziale titolare di prestazione economica il quale, dopo avere ottenuto il riconoscimento dello status di invalido con il verbale sanitario, non inoltri tempestivamente alla struttura territoriale competente il modello per la richiesta di prestazione economica. E’, invece, prevista la prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 c.c., per cui il diritto a richiedere l’erogazione della prestazione economica si estingue in dieci anni a partire dal momento in cui esso può essere fatto valere, cioè dal primo mese successivo alla domanda di accertamento sanitario.


Quindi, anche nel caso di presentazione della domanda all’INPS ben oltre il termine di 30 giorni indicato nella lettera di trasmissione del verbale sanitario – purché nei limiti della prescrizione – l’erogazione della prestazione economica decorre dal mese successivo alla data di domanda di accertamento sanitario, sempre che per ciascun periodo sussistano i requisiti socio-sanitari. 




















Prestazione



Decorrenza



Revoca



 


-     Pensione di Inabilità


-     Assegno mensile


-     Indennità di Accompagnamento


-     Pensione ai ciechi, ai sordi


-     Indennità Speciale e di comunicazione



 


dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario (tramite modello AP66 o AP67), ovvero dalla data eventualmente indicata dalle commissioni sanitarie.



 


In caso di domanda oltre i due anni dalla data del verbale sanitario che riconosce l’invalidità, si ha la verifica sanitaria e, in caso ne derivi una revoca gli effetti scattano solo dal mese successivo alla data dell'accertata insussistenza dei requisiti. Tale revoca non pregiudica il diritto agli importi arretrati, ove sussistano comunque i necessari requisiti socio-economici.



 


-     Indennità di Frequenza


 



dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si inizia il corso o  trattamento terapeutico o riabilitativo



 


Gli interessi legali per ritardata erogazione della prestazione matureranno solo una volta trascorsi 120 giorni dalla ricezione da parte dell’Istituto del modello di richiesta, completo di tutti gli elementi e le notizie utili alla liquidazione, senza che vi sia stato il pagamento. 


Eventuali richieste di chiarimento in materia potranno essere formulate a mezzo ticket da indirizzare all' Area Patronato – Servizi di Patronato (servizio.previdenza@enasco.it).













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