Congedo di paternità 2018





















Quattro giorni di congedo dal lavoro obbligatorio per i papà dipendenti, più uno di congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre, da fare entro e non oltre il 5° mese di vita del bambino. Ecco che cosa è previsto per i neopapà nel 2018 secondo la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).


È l’articolo 4, comma 24, lettera a), legge 28 giugno 2012, n. 92 che ha istituito il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo per il padre. In particolare possono accedere al congedo di paternità obbligatorio i padri lavoratori dipendenti anche adottivi e affidatari. Questo va fruito entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio o dall’adozione e affidamento avvenuti a partire dal 1° gennaio 2013.


Per i padri lavoratori dipendenti da amministrazioni pubbliche, il Dipartimento della funzione pubblica ha chiarito che per la PA si dovrà approvare una norma che individui e definisca gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina.


Il congedo obbligatorio è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino – o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti. Quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente purché entro il limite temporale sopra richiamato.


Il congedo del papà è quindi un diritto autonomo e si affianca a quello della madre. Esso spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità. Consiste quindi nell’astensione dal lavoro per la nascita/adozione di un figlio e ha durata di:



  • due giorni, anche non continuativi, per gli eventi parto, adozione o affidamento, avvenuti fino al 31 dicembre 2017;

  • quattro giorni di congedo obbligatorio + 1 facoltativo, che possono essere goduti anche in via non continuativa. Questo per gli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018.


Per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, il padre lavoratore ha diritto a un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione. È invece condizionato alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni di congedo maternità, il congedo di paternità facoltativo deve essere esercitato entro cinque mesi dalla nascita del figlio (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali), indipendentemente dalla fine del periodo di astensione obbligatoria della madre con rinuncia da parte della stessa di uno o due giorni.


Con il messaggio n. 894/2018, intitolato “Proroga ed ampliamento del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e ripristino per i medesimi del congedo facoltativo di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a) della legge 92/2012, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno solare 2018”, l’Inps fornisce una serie di precisazioni sul congedo di paternità 2018. In primis che sono tenuti a presentare domanda all’Istituto nazionale di previdenza sociale soltanto i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS. Se invece le indennità sono anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto. In tale ultimo caso, infatti, il datore di lavoro comunica all’INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens.


Infine l’Inps ricorda che per il 2018 è stata ripristinata la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.


Quando fare domanda?


Il padre lavoratore dipendente deve comunicare al proprio datore di lavoro le date in cui intende usufruire del congedo almeno 15 giorni prima. Se richiesto in concomitanza dell'evento nascita, il preavviso si calcola sulla data presunta del parto.


Le altre forme di congedo…


 Per i genitori – sia mamme che papà – esistono anche altre misure di astensione dal lavoro per accudire i propri figli. Tra queste c’è il cosiddetto congedo parentale che è facoltativo e spetta a entrambi i genitori. Questa misura ha una durata di 10 mesi (che diventano 11 in casi particolari), cumulabili tra madre e padre, per un massimo di 6 mesi a genitore (a meno che il bambino non abbia un solo genitore) e può essere usato anche a ore e non solo a giorni. A livello retributivo, il congedo parentale comporta una riduzione dello stipendio fino ai 6 anni di età del bambino. Dopo quell’età il genitore che sceglie di utilizzare questa misura non percepirà alcuna retribuzione.

Esiste infine il congedo di paternità sostitutivo che vale quando la mamma non può usufruire della maternità (per morte, malattia invalidante o abbandono). In questo caso il papà avrà diritto ai consueti 5 mesi obbligatori previsti per le mamme.


Per qualsiasi problematica attinente l’argomento trattato, o per altra questione di natura previdenziale, il Patronato 50&PiùEnasco offre in via del tutto gratuita la consulenza e l’assistenza necessaria.













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