Anf lavoratori parasubordinati





















Gli Assegni per il nucleo familiare, ANF, non spettano soltanto ai lavoratori dipendenti ma anche a quelli parasubordinati iscritti alla Gestione separata.


La legge n. 449/1997 ha esteso, come per i lavoratori dipendenti, il diritto all’assegno familiare anche ai lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata INPS che versano la quota assicurativa, purché non pensionati o iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.  Sono esclusi dalla prestazione i piccoli coltivatori diretti (per le giornate di lavoro autonomo con le quali integrano quelle di lavoro agricolo dipendente), coltivatori diretti (anche coloni e mezzadri), i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).


L’Assegno al Nucleo Familiare (ANF) è un sostegno economico che spetta a coloro che percepiscono pensione da lavoro dipendente, indennità di mobilità, disoccupazione o cassa integrazione guadagni, collaboratori domestici e ai lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata.


Come requisito viene richiesto che il nucleo familiare sia composto da più persone e che il reddito complessivo sia inferiore a quello determinato ogni anno dalla legge.


L’ammontare degli assegni viene calcolato in base alla composizione e al reddito complessivo del nucleo familiare sulla base delle tabelle che l’INPS pubblica annualmente e che restano in vigore dal primo giorno di luglio all’ultimo giorno di giugno dell’anno seguente.


Gli ANF spettano per nucleo familiare che può essere composto da:



  • il richiedente lavoratore o il titolare della pensione;

  • il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia. Gli stranieri residenti in Italia, poligami nel loro paese, possono includere nel proprio nucleo familiare solo la prima moglie, se residente in Italia;

  • i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;

  • i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione;

  • i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;

  • i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo se sono orfani di entrambi i genitori, non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non sono coniugati, previa autorizzazione;

  • i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell’ascendente, previa autorizzazione;

  • il coniuge superstite che ha titolo alla pensione e dai figli ed equiparati minori o maggiorenni inabile, in caso di titolari di pensione ai superstiti.


Il coniuge dell’avente diritto alla corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare può chiedere il pagamento della prestazione, utilizzando il modello ANF 559, purché non sia titolare di un proprio diritto all’ANF, determinato da un rapporto di lavoro dipendente oppure da una prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente.


La composizione del reddito


L’assegno spetta nei casi in cui la somma dei redditi derivanti da attività di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, da vendita porta a porta e da libera professione, è pari o superiore al 70% del reddito complessivo familiare percepito nell’anno solare precedente al 1° luglio. Nel caso di un nucleo composto da un lavoratore/lavoratrice dipendente e da una lavoratrice/lavoratore parasubordinato (nucleo con reddito misto), il requisito del 70% si considera realizzato sommando le due tipologie di reddito. Tale requisito si considera realizzato anche se i due tipi di reddito sono percepiti solo dal lavoratore richiedente. Il diritto all’assegno spetta indipendentemente dall’entità dei singoli redditi (dipendente o parasubordinato) che costituiscono il reddito complessivo.


Ciò significa che il 70% del reddito totale può derivare esclusivamente da lavoro dipendente se i proventi da lavoro subordinato sono pari a zero. Infine, l’assegno viene concesso anche se il reddito complessivo del nucleo familiare del richiedente, di qualsiasin natura esso sia, è uguale a zero o è addirittura negativo. I lavoratori parasubordinati hanno una disciplina particolare per quanto riguarda il pagamento dell’assegno, che è corrisposto direttamente dall’INPS (con assegno circolare, con bonifico presso ufficio postale oppure con accredito su conto corrente) per i mesi per i quali è stata versata la contribuzione.


Redditi da prendere in considerazione



  • i redditi complessivi assoggettabili all’irpef, al lordo di qualsiasi detrazione comunque specificata (oneri deducibili, detrazioni) al netto dei soli contributi assistenziali e previdenziali

  • redditi a tassazione separata

  • assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato

  • redditi conseguiti all’estero


 


Redditi da considerare solo se complessivamente superiori a euro 1032,91



  • Borse di studio

  • Pensioni sociali e assegno sociale

  • Pensioni erogate agli invalidi civili, ciechi e sordomuti

  • Interessi conti correnti e depositi bancari , interessi da Bot,CCT ecc.

  • Proventi da quote di investimento


Redditi da escludere



  • Arretrati di Integrazione salariale;

  • TFR;

  • ANF e Assegni Familiari;

  • Pensioni di Guerra e indennità accessorie;

  • Pensioni privilegiate ordinarie tabellari per infermità contratte in servizio di leva;

  • Indennità di accompagnamento di ogni tipo;

  • Rendite vitalizie Inail;

  • Assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate delle stato.


 


La domanda per la richiesta degli ANF si trasmette telematicamente dal portale INPS il Modello ANF/GEST.SEP., dal 1° febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono stati percepiti i  compensi.













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