L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali (come previsto dalla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni), riguarda coloro che esercitano un'attività commerciale e in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli". In primo luogo, dunque, è dovuto all'iscrizione alla gestione commercianti l'imprenditore individuale che esercita l'attività commerciale in modo abituale e prevalente nonché i suoi parenti ed affini entro il terzo grado.
L'obbligo assicurativo è limitato dal punto di vista oggettivo dalla circostanza che l'attività svolta abbia carattere commerciale (art. 2195 cc); non sono, pertanto, soggetti all'obbligo assicurativo presso la gestione commercianti, di regola, i lavoratori autonomi (art. 2222 cc), come in particolare i liberi professionisti e gli artisti (i quali dovranno verificare l'obbligo di assicurazione presso le rispettive casse professionali o presso la gestione separata dell’Inps; gli imprenditori agricoli (art. 2135 cc) o gli agricoli autonomi nonché gli imprenditori artigiani per i quali l'assolvimento dell'onere contributivo si realizza rispettivamente nel fondo dei coltivatori diretti e del fondo artigiani.
L'attività deve, altresì, essere svolta con carattere di abitualità e prevalenza, requisito la cui mancanza deve essere dimostrata dall'interessato. Secondo l'Inps il requisito di abitualità e prevalenza non è soddisfatto se l'interessato svolge contestualmente un rapporto di lavoro dipendente a tempo pienosvolge contestualmente un rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno (o part-time purché però superiore a 20 ore settimanali).
Secondo l'Inps il requisito di abitualità e prevalenza non è soddisfatto se l'interessato svolge contestualmente un rapporto di lavoro dipendente a tempo pienosvolge contestualmente un rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno (o part-time purché però superiore a 20 ore settimanali).
L'obbligo assicurativo è esteso, oltre al titolare dell'attività commerciale, ai parenti ed affini entro il terzo grado (cd. familiari coadiutori) come il coniuge, i figli legittimi o legittimati dai nipoti in linea retta, gli ascendenti, i fratelli alle sorelle, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza o che siano preposti al punto vendita (cfr: Circolare inps 78/2006Circolare inps 78/2006).
L'esercizio in forma societaria
L'esercizio in forma societaria dell'attività imprenditoriale non solleva, di regola, dall'obbligo assicurativo. In caso di società di persone (Sas o Snc) l'obbligo, in presenza dei requisiti sopra esposti, vige nei confronti dei soci accomandatari delle Sas (società in accomandita semplice) e per i soci delle Snc (società in nome collettivo) in quanto sono queste figure ad assumere la piena responsabilità nella gestione dell'impresa.
Gi altri soci di società di persone (tra cui, in particolare, gli accomandanti) possono essere iscritti nella gestione commercianti in qualità di coadiutori familiari in presenza dei requisiti richiesti dalla legge (vincolo di parentela e svolgimento dell'attività aziendale con i caratteri di abitualità e prevalenza) o, in mancanza, come lavoratori dipendenti.
I soci di società di capitali (Srl e Spa) sono da sempre stati esclusi dagli obblighi contributivi in virtù dell'autonomia patrimoniale perfetta che non consente l'assunzione ai soci della piena responsabilità e di tutti gli oneri e dei rischi relativi alla gestione della società.
In passato, dunque, tali soggetti potevano essere iscritti solo come lavoratori dipendenti. Nello specifico, tuttavia, l'articolo 1 co. 203 della legge 662/1996 ha esteso dal 1.1.1997 l'obbligo di assicurazione alla gestione commercianti dei soci di Srl che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza (i cd. soci lavoratori) sempreché essi non risultino assicurati come lavoratori dipendenti.
Anche dopo la pensione, chi continua a lavorare deve versare i contributi, ma gli ultra 65enni, titolari di pensione Inps possono chiedere uno sconto contributivo. Infatti a decorrere dal 1° gennaio 1998, previa presentazione di apposita domanda, artigiani e commercianti (titolari d'impresa o collaboratori familiari) con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Inps, possono chiedere che il contributo previdenziale sia applicato nella misura del 50% (art. 59, comma 15, Legge 27 dicembre 1997 n° 449). Per accedere a questa agevolazione contributiva, il titolare di azienda deve presentare apposita domanda all’Inps, sia che l’agevolazione riguardi la propria situazione, sia quella di una o più unità attive coadiuvanti.
I requisiti sono aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età ed essere titolari di una qualsiasi pensione diretta, purché erogata dall’Inps. Possono inoltre presentare la richiesta i titolari di assegno di invalidità mentre sono esclusi alla riduzione i soggetti titolari di pensione ai superstiti. Altro requisito importante è che la pensione di cui il soggetto è titolare deve essere erogata con un sistema di calcolo retributivo o misto.
In caso di ammissione al beneficio, la relativa agevolazione ha effetto non solo per l’anno in cui è stata presentata la relativa domanda, ma anche per gli anni successivi, salvo revoca che gli interessati hanno la possibilità di presentare in qualsiasi momento. Il beneficio può essere riconosciuto anche per periodi precedenti la data di presentazione della domanda solo a seguito di formale richiesta, ed a condizione che non si sia già proceduto alla liquidazione di supplementi di pensione per i periodi per i quali è richiesta la riduzione.
Occorre tuttavia sapere che per coloro che si avvalgono della facoltà di riduzione del contributo previdenziale, l’eventuale supplemento di pensione per i contributi versati dopo il pensionamento con contribuzione ridotta sarà corrispondentemente ridotto della metà.