Minimale
Il legislatore ha stabilito che, a prescindere dalla retribuzione di fatto percepita dal lavoratore, ai fini contributivi, l'importo della somma dovuto per la controprestazione lavorativa non possa essere inferiore determinati limiti.
Nello specifico l'articolo 1 del decreto legge 338/89 prevede che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore alle retribuzioni stabilite da leggi e da contratti collettivi o individuali (in quest’ultimo caso solo se ne deriva una retribuzione superiore a quella prevista dal contratto collettivo). Pertanto il reddito da lavoro dipendente da assoggettare a contribuzione deve essere aumentato, se inferiore, sino a raggiungere il 9,5% della pensione minima in vigore (il cd. minimo dei minimi).
Per il 2018, quindi, il minimale giornaliero da assoggettare a contributi risulta fissato nella misura del 48,20 euro, pari al 9,5% di 507,42 euro, minimo di pensione di gennaio 2018.
Minimale part-time
La legge n. 389/1989 prevedono che la retribuzione minima oraria da assumere quale base in caso di part-time, debba determinarsi rapportando alle giornate di lavoro settimanale a orario normale il minimo giornaliero, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.
Detto procedimento di calcolo del minimale orario si articola con le seguenti operazioni:
- si moltiplica il minimale giornaliero, ossia 48,20 euro per il numero delle giornate di lavoro settimanale a orario normale. Tale valore, in considerazione delle disposizioni e dei criteri vigenti in materia di minimali giornalieri, è in linea generale pari a 6, anche nei casi in cui l'orario di lavoro sia distribuito in 5 giorni.
- si divide il prodotto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.
Applicando tale criterio, considerando un orario settimanale contrattuale di 40 ore, il minimale orario part-time per il 2018 risulta pari a 7,23 euro (48,20 x 6: 40).
Il limite per l'accredito di una settimana
Anche nel 2018 il limite l'accredito completo dei contributi obbligatori e figurativi settimanali è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento.
Pertanto nel 2018 è pari a 202,97 euro a settimana per un totale di 10.544 euro l'anno. Tale minimale, che si aggiunge a quelli indicati ai due punti precedenti, si applica per tutti i lavoratori, in particolare per quelli a tempo parziale e comporta, in caso di retribuzioni annue inferiori ai limiti, che l’INPS accrediti un numero di contributi settimanali in modo proporzionale riducendo l'anzianità annua (contrazione del periodo di riferimento).
Aliquota aggiuntiva
L'art. 3-ter legge n. 438/1992 stabilisce che, a decorrere dal1° gennaio 1993, in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiore al 10% (attualmente 9,19%), è dovuta una quota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima retribuzione pensionabile.
Per il 2018 la prima fascia di retribuzione pensionabile è di euro 46.630 euro. Pertanto, l'aliquota aggiuntiva predetta (1%), deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente detto limite, il quale, rapportato a 12 mesi, viene mensilizzato in 3.886 euro.
Massimale
L'Inps fissa anche il massimale annuo pensionabile per i nuovi assicurati dal 1° gennaio 1996 (cioè per i cd. contributivi puri) o per quelli che optano alla pensione contributiva. Nel 2018 questi lavoratori non sono tenuti a versare i contributi previdenziali per le retribuzioni che eccedono i 100.427,00 euro annui.
Per i direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere il massimale retributivo è pari a 184.885 euro.