Importanti novità circa l'accesso di cittadini stranieri ai servizi per i quali agli italiani è richiesto il certificato verde rafforzato (hotel, bar, ristoranti). Tre le casistiche da tenere presenti.
Cambiano le regole di accesso a bar, ristoranti e strutture ricettive per gli stranieri che si trovano temporaneamente in Italia. Lo ha deciso l'art 3 del Decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, che integra le disposizioni dell'art 9 del L. 52/2021 (cd. decreto “Riaperture”) con un nuovo comma (9-bis) che di fatto consente l’accesso ai servizi e alle attività dove è richiesto il green pass a tutti gli stranieri, anche se provengono da luoghi con regole vaccinali diverse.
In sintesi,
a differenza di quanto vale per i cittadini italiani, per i cittadini provenienti da Stato estero (sia comunitario che non comunitario) valgono queste tre tipologie di casistica:
- GUARITI DA PIÙ DI SEI MESI:i cittadini stranieri in possesso di un certificato, rilasciato dalle competenti autorità sanitarie estere, che attesti l’avvenuta guarigione entro i sei mesi precedenti potranno accedere ai servizi e alle attività per i quali sul territorio nazionale sussiste l’obbligo di possedere il c.d. green pass rafforzato, previa effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo (avente validità di 48 ore dall’esecuzione, se rapido, o di 72 ore, se molecolare)
- VACCINATI CON DUE DOSI DA PIÙ DI SEI MESI CON VACCINO RICONOSCIUTO IN ITALIA: gli stranieri in possesso di un certificato di avvenuta vaccinazione, con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario o dall’avvenuta guarigione da COVID-19, potranno accedere ai servizi e alle attività per i quali sul territorio nazionale sussiste l’obbligo di possedere il c.d. green pass rafforzato, previa effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo (avente validità di 48 ore dall’esecuzione se rapido o di 72 ore se molecolare).
- VACCINATI CON VACCINI NON AUTORIZZATI O NON RICONOSCIUTI COME EQUIVALENTI IN ITALIA:l’accesso ai servizi e alle attività per le quali è richiesto il cd. green pass rafforzato è consentito, in ogni caso, previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo (avente validità di 48 ore dall’esecuzione se rapido o di 72 ore se molecolare).
È fatto obbligo, per i titolari o i gestori dei servizi e delle attività dove è consentito l’accesso solo con il green pass “rafforzato”, di
verificare che l’eventuale accesso di stranieri avvenga nel rispetto delle nuove prescrizioni sopra evidenziate.
Le violazioni alle nuove disposizioni sulle certificazioni dei cittadini stranieri comportano una
sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro (prevista dall’art. 4 del D.L. 19/2020), nonché la sanzione amministrativa accessoria della
chiusura dell’esercizio o dell’attività da 1 a 10 giorni per la violazione, per due volte in giornate diverse, dell’obbligo di verifica da parte dei titolari o gestori di servizi.
Contatti
Area turismo: Laura Lodone
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