Il Ministero dell'Interno ha chiarito che la sospensione breve della patente (art. 218-ter CdS) può essere applicata anche per violazioni commesse prima del controllo ma accertate successivamente.
Rispondendo a un quesito della Polizia Locale di Lucca (puoi leggere qui ) il Ministero ha specificato che questa sanzione si può applicare, ad esempio, nei casi di superamento del 20% dei tempi di guida e riposo per i conducenti professionali (art. 174, comma 6 CdS), quando la violazione emerge dall'analisi della carta del conducente o del tachigrafo, anche dopo il controllo su strada.
Per applicare la sospensione breve della patente, è sufficiente che il trasgressore venga identificato nello stesso momento in cui la violazione viene accertata, anche se ciò avviene dopo l’infrazione. Tuttavia, questa sanzione non si applica quando l’identificazione del trasgressore avviene in un momento successivo all’accertamento, come nei casi previsti dagli articoli:
Infine, il Ministero ha precisato che la durata della sospensione breve si basa sul punteggio patente registrato al momento dell’accertamento della violazione, come stabilito dall’art. 218-ter CdS.