Tutti gli atti amministrativi in scadenza entro la fine dell’anno resteranno validi fino al 31 marzo 2022, ovvero 90 giorni dopo la conclusione ufficiale dello stato di emergenza epidemiologica. Ci sarà dunque più tempo per mettersi in regola con il loro aggiornamento.
La proroga è stata decisa con l’art. 3-bis della Legge 27 novembre 2011, n.159, che ha modificato l’art. 103 commi 1 e 2 della Legge n18/2020, stabilendo che tutti i certificati, permessi, concessioni, autorizzazioni, SCIA, attestati di rinnovo periodico conformità antincendio, autorizzazioni ambientali, e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza entro il 31/12/2021 (data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica) conserveranno la loro validità per 90 giorni successivi alla fine dello stato di emergenza.
In tale fattispecie ricadono quindi anche le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all'art. 5 del DPR 151/2011 e le corrispondenti abilitazioni previste dal D. Lgs. 105/2015. Le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio, come per gli altri atti abilitativi a scadenza, potranno quindi essere rinnovate entro i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e quindi entro il 31 marzo 2022.