In materia di previdenza in favore degli iscritti alla gestione separata, la Cassazione ha affermato che il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi. In quanto i co.co.co, come i lavoratori autonomi, sono gli unici titolari dal lato passivo dell’obbligo contributivo, restando irrilevante che, al pagamento di una quota dei contributi relativi alla prestazione lavorativa resa, siano tenuti i committenti.
L'incredibile conclusione della Corte nella sentenza n. 11430 2021 nasce dall'interpretazione di una mancanza normativa più che da una interpretazione letterale della legge. Il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali è stabilito chiaramente dall’art 2116 cc. ma solo per il lavoratori subordinati, mentre per i collaboratori solo una norma più restrittiva, come il DL 282 1996, che delega il committente al versamento dei contributi anche a nome del collaboratore, con rivalsa sul compenso che viene versato. In caso di mancato versamento essendo il collaboratore titolare legale dell'obbligo, i diritti connessi come l'indennità di disoccupazione vengono naturalmente a cadere.
La questione assume rilievo tutte le volte in cui il lavoratore con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) chiede all’Inps l’assegno di disoccupazione (ciò che oggi si chiama Dis-Coll).
Il caso
Una lavoratrice con contratto di collaborazione a progetto aveva fatto richiesta all'INPS dell'indennità di disoccupazione per i co.co.pro prevista dal dl 185 / 2008 allora in vigore (poi sostituita dalla DIScoll ex L. 92-2012) ma le era stata rifiutata per i mancati versamenti dei contributi da parte del datore di lavoro alla Gestione separata. La Corte di appello aveva condannato l'INPS al pagamento basandosi sul fatto che il versamento è affidato ai datori di lavoro, analogamente a quando avviene per i lavoratori subordinati che poi trattengono la quota dalla retribuzione.
La Cassazione invece ha ribaltato la lettura della Corte affermando che il lavoratore autonomo è il solo titolare dell'obbligazione contributiva anche se materialmente il versamento è affidato al datore di lavoro. L'obbligo come detto in precedenza è previsto dal DM 282 1996 per i parasubordinati e gli amministratori.
La Cassazione specifica inoltre che la collaboratrice avrebbe dovuto versare autonomamente tutti i contributi recuperando la parte a carico del datore di lavoro con un altro ricorso.
Sintesi
Il collaboratore non ha diritto agli ammortizzatori sociali, alla Dis-Coll nel caso dei collaboratori, se la sua posizione assicurativa Inps risulti irregolare nei registri dell’ente previdenziale. Lo stesso vale per i contributi ai fini pensionistici. Ma deve saldare i contributi di tasca propria e solo successivamente può rivalersi con un’azione di risarcimento sul committente.
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